Ordinanza n. 909/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia con richiesta di misure cautelari monocratiche, ex art. 56 c.p.a., dei seguenti atti: 1) il provvedimento con la cui la ricorrente è stata dichiarata inidonea, ed esclusa dal concorso pubblico per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 marzo 2025; 2) l’atto del Direttore della I Divisione del Servizio concorsi - Direzione centrale per gli Affari generali della Polizia di Stato, con cui le prove di efficienza fisica della ricorrente sono state rinviate al 15 dicembre 2025; 3) l’art. 12 del Bando di concorso; 4) le modalità per lo svolgimento delle prove dell’efficienza fisica del detto concorso; 5) l’art. 17 del decreto del Ministero dell’Interno n. 168/2022; 6) tutti gli atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi o collegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inidoneità ed esclusione dal concorso per 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, unitamente al diniego di un adeguato rinvio delle prove di efficienza fisica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, convocata per le prove di efficienza fisica l'11 dicembre 2025, aveva documentato di essere in cura dal mese di novembre per tendinite e iperpiressia influenzale. Il 9 dicembre aveva quindi chiesto il rinvio delle prove, allegando certificazione medica. L'Amministrazione aveva differito la convocazione soltanto al 15 dicembre 2025, ritenendo insufficiente il periodo concesso per la completa guarigione. Sono stati impugnati il provvedimento di inidoneità ed esclusione, il differimento al 15 dicembre, l'art. 12 del bando, le modalità di svolgimento delle prove fisiche, l'art. 17 del d.m. n. 168/2022 e gli atti connessi. La ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità del mancato differimento a una data successiva, in ragione della documentata condizione patologica e dell'assenza di seri impedimenti organizzativi, nonché l'illegittimità delle disposizioni del bando e del decreto ministeriale ove interpretate come ostative a qualunque rinvio successivo al calendario originario, per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha inoltre chiesto la riammissione cautelare al concorso, anche con prosecuzione con riserva delle prove, nelle more della fissazione di una sessione straordinaria per le prove fisiche.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. Il mancato differimento delle prove oltre il 15 dicembre 2025 non appariva giustificato da seri e gravi impedimenti organizzativi tali da rendere impossibile la richiesta della candidata; al contrario, dalla documentazione risultava ragionevolmente possibile una diversa organizzazione del calendario. Il Collegio ha inoltre ribadito che l'art. 12, comma 7, del bando e l'art. 17 del d.m. n. 168/2022 non possono essere interpretati nel senso di escludere sempre il differimento delle prove fisiche oltre il calendario originario, poiché una simile interpretazione impedirebbe il necessario contemperamento tra celerità della procedura e tutela della salute del candidato e presenterebbe profili di illegittimità per violazione della proporzionalità. La domanda cautelare è stata accolta: l'Amministrazione deve riammettere la ricorrente al concorso e consentirle di sostenere le prove fisiche in una sessione straordinaria fissata in una data compatibile con il recupero dalla patologia, salvo il protrarsi della malattia per un periodo incompatibile con documentate e serie esigenze organizzative. In alternativa, ove più idoneo al contemperamento degli interessi, l'Amministrazione può ammetterla immediatamente alle prove orali, rinviando le verifiche fisiche a dopo l'orale, in applicazione della ragionevole flessibilità dell'ordine delle prove prevista dal bando. È stata sospesa in parte qua l'esecutività degli atti impugnati, consentendo la prosecuzione dell'iter concorsuale; il prosieguo è stato fissato al 7 luglio 2026 e le spese sono state riservate al definitivo cautelare.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
misure cautelari monocratiche
Il decreto presidenziale monocratico è stato utilizzato per consentire in via urgente la riammissione con riserva e la prosecuzione della procedura concorsuale.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare collegiale è stata esaminata dal TAR nella camera di consiglio, con accoglimento della misura richiesta.
art. 12, comma 7, del bando di concorso
La clausola non può essere interpretata come divieto assoluto di differire le prove fisiche oltre il calendario originario, dovendo consentire il contemperamento tra esigenze organizzative e tutela della salute.
art. 17 d.m. n. 168/2022
La disposizione, ove impedisca sempre il differimento delle prove fisiche per ragioni di salute, presenta profili di illegittimità per violazione del principio di proporzionalità.
art. 7, comma 2, del bando di concorso
Esprime il principio di ragionevole e giustificata flessibilità dell'ordine di svolgimento delle prove, consentendo eventualmente lo svolgimento dell'orale prima delle verifiche di efficienza fisica.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali che prevedono prove di efficienza fisica, le clausole del bando e le disposizioni regolamentari non possono essere interpretate come un divieto assoluto di differire la prova per documentate ragioni di salute, ove il differimento sia compatibile con l'organizzazione della procedura.
- Il diniego di un rinvio delle prove fisiche è illegittimo quando non sia sostenuto da seri e gravi impedimenti organizzativi dell'amministrazione e sacrifichi la tutela della salute del candidato senza una concreta ponderazione degli interessi contrapposti.
- Il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di ricercare una soluzione organizzativa ragionevole che contemperi la celerità della procedura concorsuale con il diritto del candidato affetto da una patologia documentata a svolgere la prova in condizioni compatibili con il recupero fisico.
- In presenza di esigenze organizzative adeguatamente documentate, la flessibilità dell'ordine delle prove può consentire l'ammissione del candidato alle prove orali con riserva, rinviando le verifiche di efficienza fisica a una sessione successiva compatibile con la condizione sanitaria.
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