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Ordinanza

Ordinanza n. 3846/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19\5\2026 : - del Decreto di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sul portale dell’Arma dei Carabinieri in data 14 aprile 2026 (doc. 10); - della graduatoria finale di merito del predetto concorso, datata 01-04-2026 e pubblicata in data 14 aprile 2026 (doc. 11), nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente tra i candidati idonei e/o vincitori, cristallizzando gli effetti del provvedimento di esclusione già impugnato con il ricorso introduttivo; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente. NONCHÉ PER L’ANNULLAMENTO RICHIESTO CON IL RICORSO PRINCIPALE - del provvedimento n.-OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS-, -OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato giudicato “NON IDONEO” al concorso per l’ammissione di 4918 allievi carabinieri effettivi, per l’attribuzione del coefficiente “2” alla caratteristica somato-funzionale “AU - Apparato uditivo” (cfr.doc. 1); - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente

Giustizia amministrativa202515795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità per attribuzione del coefficiente AU 2 all'apparato uditivo, nonché graduatoria finale del concorso nella parte in cui non include il ricorrente tra gli idonei o vincitori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, partecipante nell'aliquota civile al concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, ha impugnato il giudizio di non idoneità fondato sugli esiti di una timpanoplastica con ossiculoplastica dell'orecchio destro e sull'attribuzione del coefficiente 2 alla caratteristica somato-funzionale AU - Apparato uditivo. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto di approvazione e la graduatoria finale, pubblicati il 14 aprile 2026, nella parte in cui non lo comprendono tra i candidati idonei o vincitori. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione. L'ausiliario dell'Ispettorato di Sanità della Marina Militare ha accertato che gli esiti stabilizzati di timpanoplastica chiusa con ossiculoplastica dell'orecchio destro, con residua ipoacusia trasmissiva monolaterale lieve, non sono preclusivi alla prosecuzione della selezione concorsuale sotto il profilo otorinolaringoiatrico, attribuendo i coefficienti AU 2 e AV-OR 2. Il ricorrente ha quindi dedotto l'illegittimità del giudizio di inidoneità e degli atti consequenziali, chiedendo la sospensione cautelare e l'ammissione alla prosecuzione delle prove.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente un adeguato fumus boni iuris sulla base delle conclusioni della verificazione, dalle quali emerge che la condizione otorinolaringoiatrica accertata non preclude la prosecuzione della selezione. Ha inoltre ravvisato chiare ragioni di urgenza. Ha quindi sospeso interinalmente, per quanto di ragione, l'efficacia degli atti impugnati e ha ammesso il ricorrente, con riserva, alla prosecuzione delle prove concorsuali, imponendo all'Amministrazione di garantire lo svolgimento delle prove residue. Poiché sono stati impugnati anche gli atti della graduatoria finale e risultano coinvolti numerosi controinteressati, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo le modalità e i termini indicati in motivazione, con obbligo di rispettare la normativa sulla privacy e di mantenere la pubblicazione fino alla sentenza definitiva di primo grado. La fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026; le spese sono state riservate all'esito della fase cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris e l'urgenza e ha sospeso interinalmente gli atti impugnati, ammettendo il ricorrente con riserva alla prosecuzione della selezione.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti dei numerosi controinteressati.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato unitamente all'art. 41, comma 4, c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per stabilire le modalità di notificazione e pubblicazione degli atti, nel rispetto degli obblighi di tutela della riservatezza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute e all'oscuramento dei dati sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto dal giudice.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le conclusioni di una verificazione disposta dal giudice possono integrare un adeguato fumus boni iuris quando accertano che la condizione sanitaria posta a fondamento dell'esclusione da una procedura concorsuale non è, allo stato attuale, preclusiva alla prosecuzione della selezione.
  • Quando il giudizio di inidoneità concorsuale risulta prima facie smentito dagli accertamenti tecnici svolti in giudizio e sussistono ragioni di urgenza, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli atti impugnati e ammettere il candidato con riserva alla prosecuzione delle prove, imponendo all'amministrazione di organizzare lo svolgimento delle prove residue.
  • L'impugnazione della graduatoria finale, oltre al provvedimento individuale di esclusione, rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori della procedura, quali controinteressati, anche mediante notificazione per pubblici proclami quando il loro numero sia elevato.
  • La notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione può essere autorizzata dal giudice amministrativo, con individuazione di termini, contenuti della pubblicazione, prova dell'avvenuto adempimento e obbligo di conservazione online degli atti fino alla definizione del giudizio di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareIstruttoria processualeTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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