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Sentenza

Sentenza n. 636/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 485/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1659/2024 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.3.2025, notificata il 26.3.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell’importo di euro 1.198,29.

Giustizia amministrativa202600056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro n. 485/2025, recante condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 485/2025 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero con formula esecutiva il 26 marzo 2025, aveva riconosciuto il diritto della docente al pagamento della Retribuzione Professionale Docente relativa a incarichi di supplenza svolti nell'anno scolastico 2021/2022, per euro 1.198,29, oltre agli accessori, nonché delle spese del giudizio lavoristico. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile e non ha fornito indicazioni utili per una soluzione della controversia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovato l'inadempimento dell'Amministrazione a fronte di un giudicato esecutivo e del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Ha quindi nominato quale commissario ad acta, per l'esecuzione sostitutiva della sentenza del Tribunale di Cagliari, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega e con termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della decisione, previa verifica del perdurante inadempimento. Il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione mediante gli strumenti previsti dall'ordinamento.

  • art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001

    Retribuzione professionale docente

    La disposizione è richiamata quale base contrattuale del diritto retributivo riconosciuto dal giudice ordinario nella sentenza oggetto di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria

    La disposizione è richiamata nella sentenza del giudice ordinario per la determinazione degli accessori dovuti sulla sorte capitale.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e notificata all'amministrazione, una volta inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti della pubblica amministrazione, legittima il ricorso per ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato esecutivo, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per l'adozione in via sostitutiva degli atti necessari all'esecuzione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell'ufficio pubblico competente, anche con facoltà di delega, assegnandogli un termine determinato per verificare il perdurante inadempimento e dare esecuzione al giudicato.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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