Cassazione Penale, Sentenza n. 23983/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/01/2021 che aveva respinto il reclamo per la liberazione anticipata relativo ai semestri intercorsi tra luglio 2005 e luglio 2006. Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che, secondo il principio della 'semestralizzazione' delle valutazioni, la condotta successiva (spaccio di stupefacenti fino al 12/07/2007) poteva incidere sui semestri precedenti solo se di particolare gravità, e riteneva non congruamente apprezzata la gravità di tale condotta rispetto al buon comportamento tenuto in detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato il principio per cui la valutazione frazionata per semestri non esclude che una condotta negativa successiva possa riverberarsi sui semestri anteriori, ma solo se si tratta di una condotta di consistente gravità e purché ciò sia motivato puntualmente. Nel caso concreto il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto, con adeguata motivazione, che lo spaccio di stupefacenti commesso fino al 12/07/2007 fosse sufficientemente grave da rendere meramente apparente l'adesione al percorso risocializzante nei periodi precedenti; tale valutazione di fatto è stata ritenuta non implausibile dalla Corte. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. I n.11597 del 28.2.2013
Conferma il principio che la valutazione semestrale non impedisce che una condotta negativa successiva, se di consistente gravità, possa influire retroattivamente sulla valutazione dei semestri precedenti, purché motivata puntualmente.
Corte Costituzionale
Ribadisce il divieto di automatismi nell'irrogazione o nella cancellazione di benefici penitenziari in conseguenza della commissione di reati; occorre valutazione concreta e motivata.
Codice di procedura penale
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile; qui utilizzata per determinare la somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La 'semestralizzazione' delle valutazioni per la liberazione anticipata non esclude che fatti negativi successivi incidano retroattivamente sui semestri precedenti, ma ciò è possibile solo se il fatto successivo è di consistente gravità e la retroazione è adeguatamente motivata.
- La commissione di un reato durante un periodo successivo non determina automaticamente la perdita o la mancata concessione di benefici maturati: è necessaria una valutazione concreta dell'entità del reato, del contesto e della comparazione con la condotta tenuta durante la detenzione.
- La motivazione del giudice di merito deve illustrare i connotati di gravità e i nessi logici che giustificano l'effetto retroattivo sulla valutazione dei semestri; senza tale motivazione la decisione può essere censurabile.
- La Corte di Cassazione tende a deferire alla valutazione di fatto del giudice di merito salvo che essa non sia manifestamente illogica o priva di adeguato fondamento probatorio.
- In casi simili è essenziale documentare il comportamento positivo in detenzione e contestare in modo specifico la gravità e la rilevanza retroattiva del fatto successivo per avere chances di successo in sede di impugnazione.
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