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Sentenza

Sentenza n. 961/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva riconosciuto il diritto all’accredito della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1420 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 20 dicembre 2024 e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di 2.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione e oltre le spese di lite, in relazione al diritto all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022. La pronuncia era stata notificata all’amministrazione il 18 febbraio 2025 e, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Costituitasi in giudizio, non aveva dedotto di aver corrisposto quanto dovuto né allegato fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante rilascio della Carta del docente e accredito dell’importo di 2.000 euro per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, nonché spese di lite e accessori. Ha assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di subdelega, prevedendo che il commissario si attivi su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni e riferisca al Tribunale sugli adempimenti compiuti. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per promuovere l’azione esecutiva in sede amministrativa.

  • l. 107/2015

    Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il riferimento normativo per il diritto all’assegnazione della Carta del docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione

    È richiamato quale fondamento per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sulle somme spettanti fino all’effettivo accredito.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato, insieme all’art. 39, comma 1, c.p.a., per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Quando un titolo giudiziale passato in giudicato contiene una condanna pecuniaria dell’amministrazione e il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 è inutilmente decorso, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non dimostri l’avvenuto adempimento né deduca fatti modificativi o estintivi del credito non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato mediante la mera costituzione in giudizio.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine e di riferire al giudice sugli adempimenti compiuti.
  • L’esecuzione di una condanna al riconoscimento della Carta del docente comprende, secondo il contenuto del titolo giudiziale, sia il rilascio della Carta sia l’accredito dell’importo dovuto, oltre agli accessori maturati fino alla concreta attribuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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