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Ordinanza

Ordinanza n. 146/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento dell'atto intimazione di pagamento 135 2023 90003222 55/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 13/04/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 135 2020 7180177662 000 asseritamente notificata l' 11.12.2018, a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso). Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente, da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537 con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione dall'art. 1 comma 539 Legge 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990, Per l'accertamento dell'illegittimità del diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente, inviata in data 31/12/20219 , in data 07/09/2022 e in data 07/12/2021 da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione anche dall'art. 1 comma 539 Legge 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990, Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009, Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202301261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Intimazione di pagamento relativa a prelievo supplementare sul latte, connessa cartella esattoriale, iscrizione a ruolo e iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti AGEA

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata via PEC, il ruolo e gli atti presupposti relativi al prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino, contestando l'esistenza della pretesa creditoria e chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-diniego serbato da AGEA sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 537, della legge n. 228/2012. Ha inoltre domandato l'accertamento dell'inesistenza del debito, le conseguenti statuizioni sull'iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti e il risarcimento delle somme medio tempore prelevate. Il giudice non ha ancora esaminato nel merito tali censure.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto incombenti istruttori per acquisire dalla ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, l'aggiornamento della situazione di fatto e degli eventuali atti sopravvenuti, nonché l'indicazione dell'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato ad AGEA e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sull'incombente relativo alla permanenza dell'interesse potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di chiarimenti e documenti.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di desumere dalla mancata prosecuzione del giudizio la sopravvenuta carenza di interesse; il TAR ha avvertito che l'inerzia sulla dichiarazione richiesta potrà comportare l'improcedibilità.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale della parte e dell'eventuale mancato adempimento all'incombente istruttorio.

  • art. 1, comma 537, l. 228/2012

    Indicato quale fondamento delle istanze con cui la ricorrente ha contestato l'insussistenza della pretesa creditoria e chiesto la sospensione delle iniziative di riscossione.

  • art. 1, comma 539, l. 228/2012

    Richiamato in relazione agli adempimenti posti a carico dell'ente di riscossione.

  • art. 8-ter l. 33/2009

    Richiamato in relazione all'iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla richiesta di sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione degli atti presupposti.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di autotutela sugli atti presupposti.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, la mancata ottemperanza può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • In presenza di una controversia non ancora definibile sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può ordinare alla parte privata di aggiornare i fatti e gli atti sopravvenuti e all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo.
  • L'incombente istruttorio volto a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione non definisce il merito della controversia, ma è funzionale alla calendarizzazione e alla successiva valutazione della procedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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