Sentenza n. 765/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 68 del 2026: per ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, n.87/2023 pubblicata il 31/03/2023, notificata in forma esecutiva in data 07/04/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Busco Simone dell'importo di €. 2.000,00, Cannella Giovanna Clara dell'importo di €. 2.500,00, Busco Matteo dell'importo di €. 2.000,00, Bella Valeria dell'importo di €. 1.000,00 e Becce Arcangela dell'importo di €. 2.500,00. quanto al ricorso n. 71 del 2026: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, n.86/2023 pubblicata il 31/03/2023, notificata in forma esecutiva in data 06/04/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Bosia Elena dell'importo di €. 1.500,00, Bavuso Rosa dell'importo di €. 2.500,00, Costa Franca dell'importo di €. 1.500,00, Chiesa Alessandra dell'importo di €. 2.500,00 e Paolin Sonia dell'importo di €. 2.500,00. . quanto al ricorso n. 149 del 2026: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, n.213/2023 pubblicata il 30/06/2023, notificata in forma esecutiva in data 11/07/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Madero Michele dell'importo di €. 2.000,00, Licuria Lucia Rosita dell'importo di €. 3.000,00, Ippolito Leonardo dell'importo di €. 3.000,00, Gianoglio Tiziana dell'importo di €. 2.500,00, Franzese Daniela dell'importo di €. 2.500,00 e Finessi Elena dell'importo di €. 1.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario di Asti, Sezione Lavoro, recanti la condanna del Ministero al pagamento degli importi spettanti per la carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Con tre ricorsi riuniti, i ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione dei giudicati formatisi su tre sentenze del Tribunale ordinario di Asti, Sezione Lavoro, notificate in forma esecutiva al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Le sentenze avevano liquidato, in favore dei singoli ricorrenti, somme comprese tra 1.000 e 3.000 euro. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di pagamento. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omesso adempimento. Il TAR ha verificato che le sentenze erano state prodotte in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c., che erano state notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, alla data di proposizione dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per ragioni di trattazione e decisione congiunta, precisando che la riunione non incide sull'autonomia delle singole decisioni. Ha accolto ciascuna domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di eseguire le sentenze del Tribunale ordinario di Asti e di pagare le somme liquidate in favore dei ricorrenti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente; il compenso è stato ritenuto compreso in quello dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il TAR ha inoltre applicato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando la penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inottemperanza, dal momento in cui acquista efficacia la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 1.300 euro oltre accessori, alla refusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione; nel caso concreto la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stato richiamato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione dei compensi professionali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato recante la condanna pecuniaria di una pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine legalmente previsto per il pagamento consentono al giudice di ordinare l'esecuzione e il pagamento delle somme dovute, quando l'inottemperanza non sia contestata.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione all'ordine di esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza e ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente gli atti e le spese necessari all'esecuzione.
- Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme oggetto del giudicato; il dies a quo può essere fissato nella notificazione della sentenza di ottemperanza e il dies ad quem nell'adempimento spontaneo o, in caso di persistente inerzia, nell'acquisto di efficacia della nomina del commissario ad acta.
- La riunione di più ricorsi aventi oggetto analogo e identico esito decisorio, disposta per esigenze di speditezza e redazione del provvedimento, non altera l'autonomia delle singole decisioni né impedisce la liquidazione separata delle spese per ciascun ricorso.
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