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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14915/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione di legge per l'omessa acquisizione del parere della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), obbligatorio ma non vincolante secondo la Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017, art. 16.2. Il parere della DDA è ritenuto necessario per valutare eventuali ostatività o elementi di pericolosità connessi a colloqui telefonici o audiovisivi tra detenuti sottoposti al regime speciale (art. 41-bis) e altri familiari detenuti, così da bilanciare adeguatamente il diritto all'affettività con le esigenze di sicurezza intra ed extra-muraria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, rinviando il procedimento per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che l'omessa acquisizione del parere della DDA abbia precluso la necessaria valutazione delle ragioni ostative al colloquio, impedendo un corretto bilanciamento tra il diritto del detenuto alla relazione familiare e le esigenze di sicurezza; pertanto l'ordinanza impugnata non si è conformata agli orientamenti giurisprudenziali richiamati e deve essere riesaminata previa acquisizione del parere richiesto.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 35-bis

    Articolo invocato come base per il reclamo e per il procedimento davanti al Magistrato/Tribunale di sorveglianza; connesso alla materia dei provvedimenti cautelari e delle autorizzazioni relative ai colloqui tra detenuti.

  • Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 41-bis

    Individua il regime detentivo speciale e le esigenze di sicurezza che ne derivano; la giurisprudenza impone un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza connesse al 41-bis e il diritto alla vita affettiva del detenuto, valutando caso per caso l'idoneità di colloqui audiovisivi controllabili a distanza.

  • Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 69, comma 6, lett. b)

    Norma richiamata nell'impugnazione, concernente misure e limitazioni connesse alla detenzione; citata nel quadro normativo che regolamenta i rapporti e i controlli sui colloqui.

  • Ordinamento penitenziario, art. 1, comma 5; art. 41-bis, comma 2-quater (richiamati nel ricorso)

    Richiami normativi utilizzati per inquadrare le competenze e le limitazioni del regime differenziato; sottolineano l'esigenza di contemperare diritti e sicurezza secondo le disposizioni dell'ordinamento penitenziario.

  • Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017, art. 16.2

    eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41 bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione; la Direzione Distrettuale Antimafia per il patrimonio informativo di cui dispone, può fornire elementi assai utili a orientare la scelta amministrativa

    La circolare stabilisce la necessità di acquisire il parere della DDA (obbligatorio nella procedura ma non vincolante nel contenuto) prima di autorizzare colloqui telefonici o audiovisivi che coinvolgono soggetti in regime 41-bis, poiché la DDA possiede informazioni utili a valutare rischi e ostatività; l'autorità amministrativa resta libera di discostarsene ma deve compiere l'indagine richiesta.

Massime di principio

  • Prima di autorizzare colloqui audiovisivi o telefonici tra detenuti in regime 41-bis e altri ristretti, occorre acquisire il parere della Direzione Distrettuale Antimafia: la sua omissione può comportare l'annullamento del provvedimento.
  • Il parere della DDA è non vincolante ma imprescindibile come elemento informativo per il bilanciamento tra diritto all'affettività e esigenze di sicurezza; l'autorità può discostarsene solo con motivazione specifica e documentata.
  • La decisione sull'autorizzazione va presa caso per caso, operando un giudizio concreto di bilanciamento; misure precauzionali tecniche (controlli audio/video, registrazione, interruzione) non sostituiscono l'indagine sulla pericolosità informativa che la DDA può fornire.
  • L'omessa valutazione di elementi di rischio rilevabili tramite la DDA pregiudica la legittimità del provvedimento anche quando esistono garanzie di controllo, perché il colloquio audiovisivo può consentire scambi non facilmente intercettabili con effetti di pericolo.
  • In sede di riesame, l'autorità giudicante o amministrativa deve documentare il bilanciamento operato e motivare eventuali scostamenti dal parere della DDA.

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