Sentenza n. 1604/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento da un centro di accoglienza straordinaria a un altro centro, con revoca dei benefici economici connessi all'accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino della Guinea Bissau, aveva presentato domanda di protezione internazionale, poi rigettata, e aveva impugnato il rigetto dinanzi al Tribunale ordinario. La Prefettura di Palermo, a seguito di una relazione negativa del centro di accoglienza presso il quale era ospitato, aveva disposto il trasferimento in altro centro ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 142/2015 e la revoca dei benefici economici. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca della misura di accoglienza e l'irregolarità delle comunicazioni del provvedimento, che sarebbe stato conosciuto tramite WhatsApp e seguito dall'assegnazione di un termine di sette giorni per osservazioni. Il ricorrente ha lamentato inoltre che le osservazioni presentate non fossero state valutate. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 23 d.lgs. n. 142/2015, la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il riferimento a reiterati comportamenti contrari al regolamento del centro non avrebbe esplicitato adeguatamente le ragioni del trasferimento. In subordine è stata dedotta la violazione del principio di proporzionalità, per non avere l'Amministrazione considerato il percorso scolastico intrapreso dal ricorrente presso un istituto tecnico di Partinico e l'esigenza di individuare, ove possibile, una diversa collocazione compatibile con la prosecuzione degli studi. Nel corso del giudizio il ricorrente è stato trasferito fuori provincia per recarsi a Bologna in cerca di lavoro, ma ha insistito per l'accertamento dell'illegittimità degli atti ai fini di una possibile domanda risarcitoria.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto provata, ai fini della decisione, la ricostruzione del ricorrente circa l'irritualità e la tardività delle comunicazioni, poiché l'Amministrazione non aveva fornito i chiarimenti richiesti in sede cautelare; da tale comportamento processuale ha tratto argomenti di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Considerato che l'annullamento non avrebbe più arrecato piena utilità al ricorrente, ma che permaneva l'interesse all'accertamento dell'illegittimità in funzione risarcitoria, il giudice ha esaminato prioritariamente la violazione del principio di proporzionalità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Il motivo è stato accolto. L'attività amministrativa deve rispettare il principio di proporzionalità e, quando coinvolge interessi diversi, deve ponderare le contrapposte esigenze individuando la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile. Nel caso concreto la Prefettura non aveva valutato l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del percorso scolastico, benché tale esigenza fosse stata rappresentata e benché, nella fase cautelare, la stessa Amministrazione avesse manifestato la disponibilità a collocarlo in un centro vicino a un istituto tecnico analogo. Tale disponibilità, non formalizzata in un provvedimento di modifica degli atti impugnati, non determinava la cessazione della materia del contendere né il venir meno dell'interesse all'accertamento dell'illegittimità. Il TAR ha quindi dichiarato l'illegittimità degli atti gravati, assorbendo gli ulteriori motivi. Le spese sono state compensate in considerazione della collaborazione successivamente manifestata dall'Amministrazione. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per la mancata comunicazione di avvio del procedimento e per l'irregolare comunicazione del provvedimento; il TAR ha assorbito tali profili dopo avere accolto la censura sulla proporzionalità.
art. 23 d.lgs. 142/2015
Costituisce la base normativa indicata per il trasferimento in altro centro di accoglienza e per la revoca dei benefici economici; il giudice non ha deciso autonomamente la specifica violazione della disposizione, avendo accolto il ricorso per violazione della proporzionalità.
art. 3 l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione; il relativo motivo è stato assorbito.
art. 1 l. 241/1990
L'attività amministrativa deve perseguire i fini determinati dalla legge ed essere retta, tra l'altro, dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e dai principi dell'ordinamento dell'Unione europea, incluso il principio di proporzionalità.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; il TAR ha valorizzato la mancata produzione, da parte dell'Amministrazione, dei chiarimenti sulle comunicazioni e notificazioni degli atti impugnati.
art. 34, comma 2, c.p.a.
L'interesse al ricorso è stato ritenuto sussistente, anche ai limitati fini dell'accertamento dell'illegittimità, non essendo stata formalizzata la disponibilità dell'Amministrazione in un provvedimento di modifica degli atti impugnati.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando l'annullamento non è più utile, il giudice può accertare l'illegittimità del provvedimento se permane un interesse a fini risarcitori; tale disposizione ha consentito l'esame del merito nonostante il successivo trasferimento del ricorrente.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo di trasferimento o di revoca dell'accoglienza incide su interessi personali ulteriori rispetto all'interesse pubblico perseguito, l'Amministrazione deve ponderare concretamente tali interessi e scegliere, tra le soluzioni egualmente idonee, quella meno lesiva.
- Nel disporre il trasferimento di una persona ospitata in un centro di accoglienza, l'Amministrazione deve considerare, ove rappresentate e concretamente valutabili, le esigenze di prosecuzione del percorso scolastico e verificare la possibilità di una collocazione alternativa compatibile con tali esigenze.
- La disponibilità dell'Amministrazione a modificare in concreto le modalità di esecuzione di un provvedimento non determina la cessazione della materia del contendere se non è formalizzata in un successivo provvedimento che modifichi gli atti impugnati.
- Quando l'annullamento non è più utile per effetto di circostanze sopravvenute, il giudice amministrativo deve comunque accertare l'illegittimità dell'atto se il ricorrente conserva un interesse, anche ai fini di una domanda risarcitoria.
- La mancata produzione da parte dell'Amministrazione dei chiarimenti richiesti dal giudice sui fatti rilevanti può essere valutata, ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., come elemento probatorio contrario all'Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →