Sentenza del 15/03/2017 n. 6735 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Piemonte, che aveva confermato la legittimità dell'accertamento induttivo relativo all'anno 2005. L'Ufficio aveva determinato maggiori ricavi e un maggior reddito di Euro 217.074,00 ai fini IVA, IRPEF e IRAP, valorizzando anche dati bancari, quotazioni OMI e altri elementi presuntivi riferiti alla vendita di unità immobiliari. I dieci motivi di ricorso riguardavano, tra l'altro, la legittimazione del dirigente che aveva emesso l'atto, la motivazione dell'avviso e della sentenza, l'utilizzo dei valori OMI, l'accesso alla documentazione bancaria, la notificazione dell'accertamento, gli studi di settore e l'applicazione dell'IVA ai maggiori ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. La maggior parte delle censure è stata dichiarata inammissibile perché formulate in modo cumulativo e poco chiaro, con contestuale deduzione di violazioni di legge e vizi motivazionali, oppure per difetto di autosufficienza e omessa specifica indicazione dei motivi di appello asseritamente non esaminati. Le doglianze esaminabili sono state ritenute infondate: i valori OMI costituiscono presunzioni semplici utilizzabili insieme ad altri elementi gravi, precisi e concordanti; l'accesso ai dati bancari risultava documentato e l'autorizzazione alle indagini bancarie non richiede una motivazione da esibire al contribuente; la notificazione postale era valida anche senza una specifica relata; gli studi di settore non erano decisivi nell'accertamento induttivo; sui maggiori ricavi non dichiarati doveva essere applicata l'IVA. Il contribuente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle entrate Euro 8.000,00 per compensi, oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo del reddito quando gli elementi disponibili permettono di ritenere inattendibili i dati dichiarati; nel caso concreto l'accertamento è stato ritenuto legittimo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Consente la rettifica ai fini IVA e il recupero dell'imposta sui maggiori ricavi accertati e non dichiarati.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7
Disciplina l'acquisizione e l'utilizzo dei dati bancari nelle verifiche fiscali; l'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione di controllo e non deve essere necessariamente motivata né allegata all'avviso.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 23-bis
È richiamato in relazione all'utilizzo dei valori immobiliari, ma la Corte ha chiarito che le quotazioni OMI hanno soltanto valore presuntivo semplice e non costituiscono, da sole, prova del maggior prezzo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3
Rileva per la determinazione del valore normale dei beni e dei corrispettivi; il valore normale può concorrere alla ricostruzione presuntiva dei ricavi, ma deve essere valutato insieme ad altri elementi.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Impone la motivazione degli atti tributari. Nel caso concreto la motivazione dell'avviso e della sentenza è stata ritenuta sufficiente.
Art. 366 c.p.c. e principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorso deve esporre in modo chiaro e specifico ciascuna censura, indicare gli atti rilevanti e riprodurre quanto necessario per consentire alla Corte il controllo senza ricercare autonomamente negli atti di causa.
Art. 360 c.p.c.
Le violazioni di legge, l'omessa pronuncia e i vizi motivazionali costituiscono censura diverse e devono essere dedotti separatamente, con precisa indicazione del vizio denunciato.
L. n. 890 del 1982 e art. 1335 c.c.
Per la notificazione postale ordinaria dell'avviso di accertamento non è necessaria una relata con l'indicazione della persona che ha ricevuto il plico; la consegna all'indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza, salvo prova contraria.
Art. 2727 c.c.
Disciplina le presunzioni; gli elementi presuntivi devono essere valutati nel loro complesso e, nell'accertamento induttivo, possono comprendere dati bancari, prezzi di mercato e altre circostanze concordanti.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3
È richiamato in tema di accertamento fondato su incongruenze economiche; tuttavia, nel caso concreto, la questione relativa agli studi di settore è stata ritenuta irrilevante perché l'accertamento era induttivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere formulata separatamente e con chiarezza: non è ammissibile un motivo che accumuli molte violazioni normative, vizi motivazionali e questioni diverse senza distinguere il tipo di errore denunciato.
- La Corte di cassazione non rivaluta liberamente i fatti e le prove: il ricorrente deve indicare uno specifico errore di diritto, un'omessa pronuncia correttamente dedotta o una motivazione realmente apparente o insanabilmente contraddittoria.
- Le quotazioni OMI non provano da sole l'esistenza di maggiori ricavi o di un prezzo occulto, ma possono essere utilizzate come presunzioni semplici insieme ad altri elementi gravi, precisi e concordanti.
- Le movimentazioni bancarie possono fondare l'accertamento quando siano state legittimamente acquisite e adeguatamente collegate all'attività del contribuente; l'autorizzazione interna alle indagini non deve necessariamente essere motivata o consegnata al contribuente.
- In un accertamento induttivo, la congruità rispetto agli studi di settore non esclude automaticamente la pretesa fiscale, soprattutto quando il contribuente non abbia presentato lo studio o quando l'Ufficio disponga di ulteriori elementi presuntivi.
- I maggiori ricavi non dichiarati rilevati ai fini IVA possono essere assoggettati all'imposta anche se il contribuente sostiene che si tratti di incassi 'in nero', poiché l'IVA non applicata deve essere recuperata dall'Amministrazione.
- La notificazione postale dell'avviso di accertamento può essere valida senza una relata dettagliata, purché la consegna sia avvenuta all'indirizzo del destinatario; spetta a quest'ultimo dimostrare l'impossibilità incolpevole di conoscere l'atto.
- Le contestazioni di omessa pronuncia devono indicare precisamente il motivo di appello non esaminato e devono essere dedotte con il corretto vizio processuale; rinvii generici agli atti precedenti rendono la censura inammissibile.
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