Sentenza del 07/02/2017 n. 191 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo Tributario - Omessa notifica atto presupposto - Impugnabilità atto consequenziale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la cartella esattoriale sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'accertamento tributario presupposto. La mancata notifica costituisce un vizio dell'accertamento stesso e non dell'attività del concessionario. Pertanto, tale censura non può essere validamente rivolta esclusivamente contro il concessionario, che non risponde dei vizi imputabili all'ente creditore. L'impugnazione deve essere proposta contro l'atto consequenziale, ossia la cartella, entro 60 giorni dalla sua ricezione, chiamando in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La contestazione della mancata notifica dell'atto presupposto è ammissibile mediante impugnazione della cartella esattoriale, anche se l'accertamento non era stato precedentemente impugnato. Tuttavia, il vizio deve essere fatto valere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che ha emesso l'accertamento, e non soltanto nei confronti del concessionario della riscossione. Il ricorso deve inoltre essere presentato entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica o ricezione della cartella.
Norme richiamate
Termine di impugnazione degli atti tributari
60 giorni dal ricevimento dell'atto
La contestazione della mancata notifica dell'accertamento presupposto deve essere proposta nel ricorso contro la cartella consequenziale entro 60 giorni dalla sua ricezione, a pena di decadenza.
Massime di principio
- La mancata notifica di un atto presupposto può essere contestata impugnando l'atto successivo che ne richiede il pagamento, come una cartella esattoriale.
- Il vizio deve essere imputato all'ente che ha emesso l'atto presupposto; il concessionario non risponde degli errori o delle omissioni compiuti dall'ente creditore.
- Nel ricorso è necessario coinvolgere il soggetto responsabile del vizio, oltre al concessionario eventualmente destinatario dell'impugnazione.
- Il termine per contestare il vizio decorre dalla notifica dell'atto consequenziale e, secondo il principio riportato, è di 60 giorni.
- La ricezione della cartella non può essere ignorata anche quando il contribuente sostiene di non aver mai ricevuto l'accertamento: proprio la cartella può costituire il primo atto impugnabile per far valere tale omissione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 175 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 186 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 7 feb 2017Sentenza del 07/02/2017 n. 188 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →