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Sentenza

Sentenza del 07/02/2017 n. 191 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Processo Tributario - Omessa notifica atto presupposto - Impugnabilità atto consequenziale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la cartella esattoriale sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'accertamento tributario presupposto. La mancata notifica costituisce un vizio dell'accertamento stesso e non dell'attività del concessionario. Pertanto, tale censura non può essere validamente rivolta esclusivamente contro il concessionario, che non risponde dei vizi imputabili all'ente creditore. L'impugnazione deve essere proposta contro l'atto consequenziale, ossia la cartella, entro 60 giorni dalla sua ricezione, chiamando in giudizio l'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La contestazione della mancata notifica dell'atto presupposto è ammissibile mediante impugnazione della cartella esattoriale, anche se l'accertamento non era stato precedentemente impugnato. Tuttavia, il vizio deve essere fatto valere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che ha emesso l'accertamento, e non soltanto nei confronti del concessionario della riscossione. Il ricorso deve inoltre essere presentato entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica o ricezione della cartella.

Norme richiamate

  • Termine di impugnazione degli atti tributari

    60 giorni dal ricevimento dell'atto

    La contestazione della mancata notifica dell'accertamento presupposto deve essere proposta nel ricorso contro la cartella consequenziale entro 60 giorni dalla sua ricezione, a pena di decadenza.

Massime di principio

  • La mancata notifica di un atto presupposto può essere contestata impugnando l'atto successivo che ne richiede il pagamento, come una cartella esattoriale.
  • Il vizio deve essere imputato all'ente che ha emesso l'atto presupposto; il concessionario non risponde degli errori o delle omissioni compiuti dall'ente creditore.
  • Nel ricorso è necessario coinvolgere il soggetto responsabile del vizio, oltre al concessionario eventualmente destinatario dell'impugnazione.
  • Il termine per contestare il vizio decorre dalla notifica dell'atto consequenziale e, secondo il principio riportato, è di 60 giorni.
  • La ricezione della cartella non può essere ignorata anche quando il contribuente sostiene di non aver mai ricevuto l'accertamento: proprio la cartella può costituire il primo atto impugnabile per far valere tale omissione.

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