Sentenza del 28/11/2018 n. 2758 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - termine per l'impugnazione - 60 giorni dalla notifica dell'atto - è tale - mancata notifica dell'atto presupposto - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta soggetta al termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione dell'atto impositivo, decorrente dalla sua notifica. La mancata notifica dell'atto presupposto non esclude né sospende tale termine: il contribuente deve impugnare tempestivamente l'atto ricevuto, facendo valere in quella sede anche l'omessa notifica dell'atto precedente. Decorso il termine, l'impugnazione è inammissibile per decadenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'atto impositivo deducendo la mancata notifica dell'atto accertativo presupposto. La questione riguardava l'applicabilità del termine decadenziale di 60 giorni per proporre impugnazione anche quando il vizio denunciato consiste proprio nell'omessa notifica dell'atto precedente.
Norme richiamate
Termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnazione degli atti tributari
60 giorni dalla notifica dell'atto
Il termine decorre dalla notificazione dell'atto impositivo impugnabile e si applica anche quando il contribuente deduce la mancata notifica dell'atto presupposto.
Massime di principio
- La mancata notifica di un atto presupposto deve essere fatta valere impugnando tempestivamente l'atto successivo che viene notificato, entro il termine ordinario di 60 giorni.
- La contestazione dell'omessa notifica dell'atto antecedente non rende inesistente il termine per impugnare l'atto ricevuto e non ne impedisce la decorrenza.
- Per evitare la decadenza, il contribuente dovrebbe formulare nell'impugnazione tutte le contestazioni disponibili, compresa quella relativa alla mancata conoscenza o notificazione degli atti presupposti.
- La regola riguarda il termine processuale per contestare l'atto notificato; non implica necessariamente che l'atto presupposto sia valido, ma che il relativo vizio debba essere dedotto tempestivamente.
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