Cassazione Penale, Sentenza n. 32344/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte d'appello riconosciuto la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), richiesta dai difensori dopo la discussione. Il ricorrente era stato condannato per bancarotta semplice documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale preferenziale, con aggravante speciale per più fatti di bancarotta (art. 219, comma 2, I. fall.). In sede di appello era stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, I. fall. e le circostanze generiche prevalenti rispetto all'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo la quale la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) si applica solo ai reati la cui pena detentiva massima ordinaria non supera i cinque anni, considerando inoltre che, ai fini dell'applicabilità, si deve tener conto delle circostanze che comportano una pena di specie diversa o ad effetto speciale (quali l'aggravante che aumenta la pena fino alla metà). Perciò la presenza dell'aggravante speciale ha escluso l'applicazione di art. 131-bis e la Corte ha ritenuto non contraddittorio il diniego di quella causa di non punibilità con il riconoscimento di attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso viene respinto come inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in considerazione di profili di colpa nella presentazione del ricorso).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità si applica solo ai reati la cui pena detentiva massima ordinaria non supera i cinque anni; ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione si tiene conto anche delle circostanze che determinano una pena di specie diversa o ad effetto speciale (comma 4), mentre non si procede al bilanciamento delle circostanze ad effetto speciale con le attenuanti generiche.
art. 219, commi 2 e 3, I. fall.
comma 2 (aggravante) e comma 3 (attenuante)
Il comma 2 prevede un'aggravante ad effetto speciale (aumento della pena fino alla metà) per il caso di più fatti di bancarotta; il comma 3 prevede una specifica attenuante. La presenza dell'aggravante ad effetto speciale rileva per la determinazione della pena edittale ai fini dell'applicabilità di art. 131-bis.
art. 216 I. fall.
Disciplina i reati fallimentari per i quali sono previste specifiche pene: il comma 3 fissa un range edittale (reclusione da 1 a 5 anni) per talune fattispecie, che peroù può essere aumentato dall'aggravante speciale di cui all'art. 219, modificando il parametro utile per l'applicazione di art. 131-bis.
art. 69 cod. pen.
citato (no quote specifica nel testo)
Regola il bilanciamento delle circostanze ai fini della determinazione della pena; la Corte ricorda che, ai fini di art. 131-bis, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze aggiuntive (di cui all'art. 69) quando si tratta di circostanze ad effetto speciale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione, quali il pagamento delle spese processuali; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e a un'ammenda alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) si applica solo quando la pena detentiva massima ordinaria prevista per il reato non supera i cinque anni; eventuali aumenti del massimo previsti da aggravanti ad effetto speciale escludono l'applicazione.
- Ai fini dell'applicazione di art. 131-bis si devono considerare le circostanze di specie diversa o ad effetto speciale (che modificano la cornice edittale), mentre non si possono operare bilanciamenti tra aggravanti speciali e attenuanti generiche per rientrare nel limite dei cinque anni.
- Il riconoscimento di attenuanti generiche non implica automaticamente la rilevazione della tenuità del fatto: i parametri per art. 131-bis sono prevalentemente oggettivi (pena edittale, esiguità del danno, particolare tenuità della condotta), mentre le attenuanti generiche attengono a profili soggettivi.
- In procedure di cassazione, la mancata impugnazione o la presentazione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare condanne per spese e sanzioni (ad es. versamento alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- Quando si valuta la possibilità di applicare la causa di non punibilità per tenuità, occorre prima determinare la cornice edittale effettiva del reato tenendo conto di tutte le circostanze di specie o ad effetto speciale che incidono sulla pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32227/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32228/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32229/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32231/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32232/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32234/2022 del 02/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →