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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1520/2021 del 25/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare basandosi su un decreto ingiuntivo emesso in forma provvisoriamente esecutiva e su estratti conto di conto corrente; il giudice delegato aveva rigettato la domanda per mancanza della dichiarazione di esecutorietà del decreto antecedente alla dichiarazione di fallimento. Con opposizione ex art. 98 legge fall. il Tribunale di Palermo ammise parzialmente il credito, ritenendo il decreto privo di esecutorietà da considerare tamquam non esset e riconoscendo la data certa del contratto solo dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (29/10/2012), con conseguente rideterminazione del saldo: esclusione di commissioni e spese sino al 29/10/2012 e applicazione delle condizioni contrattuali solo da quella data. La banca ha impugnato con due motivi di cassazione: (1) la non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di dichiarazione giudiziale di esecutorietà prima del fallimento (contestando la confusione tra esecutorietà e giudicato); (2) la censura della decisione che ha limitato l'opponibilità dei tassi contrattuali al periodo successivo alla data certa, sostenendo che una volta acquisita la data certa i tassi pattuiti dovrebbero potersi applicare per tutto il tempo del rapporto e non subire sostituzioni ex art. 117 TUB.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo e accolto il secondo. Sul primo punto la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, della dichiarazione giudiziale di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è opponibile al fallimento, indipendentemente dalla provvisoria esecutorietà o dalla mancata opposizione prima della dichiarazione di fallimento. Sul secondo punto la Corte ha ritenuto errata la ricostruzione del Tribunale che aveva fatto coincidere la data certa con il momento di produzione automatica di tutti gli effetti contrattuali: la data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. serve solo a provare l'anteriorità del documento rispetto alla dichiarazione di fallimento; una volta accertata l'opponibilità del negozio la determinazione circa l'inizio del rapporto e la decorrenza degli effetti contrattuali attiene alla normale regola probatoria e non è automaticamente fissata dalla data certa. Per tali ragioni il decreto impugnato è stato cassato nei termini indicati e la causa rinviata al Tribunale di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 647 cod. proc. civ.

    La Corte interpreta la dichiarazione giudiziale di esecutorietà come condizione necessaria, se non conseguita prima della dichiarazione di fallimento, per rendere opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo; la provvisoria esecutorietà o la mancata opposizione non sono sufficienti.

  • art. 642 cod. proc. civ.

    Richiamata nella ricostruzione delle forme di esecutorietà: la concessione di provvisoria esecutorietà non equivale alla definitiva opponibilità al fallimento senza la dichiarazione di cui all'art. 647 c.p.c.

  • art. 641 cod. proc. civ.

    Riferito al termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo; la Corte chiarisce che la scadenza del termine per l'opposizione non sostituisce la funzione della dichiarazione di esecutorietà ai fini dell'opponibilità al fallimento.

  • art. 2704 cod. civ.

    La Corte sottolinea che la data certa ha la funzione limitata di attestare l'anteriorità di un documento rispetto a un fatto (qui la dichiarazione di fallimento) e non determina automaticamente la decorrenza o gli effetti temporali del rapporto negoziale, che restano oggetto di prova secondo le regole ordinarie.

  • art. 117 TUB (Testo Unico Bancario)

    Richiamato dal Tribunale in relazione all'applicazione di tassi sostitutivi; la Corte precisa che la questione dell'applicabilità dei tassi contrattuali o dei tassi sostitutivi va valutata sulla base della prova del tempo di avvio del rapporto una volta accertata l'opponibilità, non automaticamente sul presupposto della sola data certa.

  • art. 98 legge fallimentare

    Norma procedurale invocata per l'opposizione al decreto ed alla domanda di ammissione al passivo; figura procedurale che ha trovato applicazione nel merito ma la relativa valutazione sulle prove è stata oggetto di riesame dalla Corte.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo che non sia stato dichiarato giudizialmente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento non è opponibile al fallimento, anche se provvisoriamente esecutivo o non tempestivamente impugnato.
  • La data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. serve solo a provare l'anteriorità del documento rispetto a un evento (es. la dichiarazione di fallimento) e non stabilisce di per sé la decorrenza automatica di tutti gli effetti contrattuali; la decorrenza effettiva del rapporto va accertata con le ordinarie regole di prova.
  • Se si vuole massimizzare l'opponibilità di un titolo prima di un possibile fallimento, è prudente ottenere la dichiarazione giudiziale di esecutorietà o altro titolo definitivo antecedente alla dichiarazione di fallimento.
  • In contenziosi su rapporti bancari e conto corrente in sede fallimentare, la documentazione cronologica (contratto, estratti conto, depositi del ricorso) è essenziale: il deposito di documenti con il ricorso per decreto può attribuire data certa ma non risolve automaticamente tutte le questioni sulla decorrenza dei tassi e delle condizioni economiche.
  • Nei giudizi successivi alla verifica della data certa, il giudice deve distinguere tra opponibilità del negozio e prova del decorso temporale degli effetti contrattuali; la prima si accerta con la data certa, la seconda con i mezzi di prova ordinari.

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