Sentenza n. 4832/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 00165/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di nulla osta alla cancellazione dell'obbligo di convenzionamento edilizio, comunicazione dei motivi ostativi e delibera consiliare che aveva esteso al 100 per cento l'obbligo di convenzionamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TRGA di Bolzano che aveva respinto il ricorso contro il diniego di nulla osta alla cancellazione del vincolo di convenzionamento gravante su tre unità immobiliari, contro la comunicazione dei motivi ostativi e contro la delibera consiliare del Comune di Ortisei che aveva esteso l'obbligo di convenzionamento al 100 per cento. Hanno dedotto, in particolare, l'erroneità della sentenza per avere ritenuto legittima l'estensione integrale dell'obbligo senza riservare una quota della cubatura ai residenti nel Comune; l'insufficiente accertamento del fabbisogno abitativo della popolazione residente; la necessità di una nuova pianificazione urbanistica per dare attuazione alla disciplina provinciale. È stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 79-ter della legge provinciale n. 13/1997.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l'eccezione del Comune. Ha rilevato che le censure erano sostanzialmente dirette contro la delibera consiliare del 2014, la quale aveva costituito il fondamento dell'obbligo di convenzionamento poi recepito come prescrizione nel permesso di costruire. Gli appellanti erano stati informati, già durante il procedimento per il rilascio del titolo edilizio, della necessità del convenzionamento e avevano accettato l'obbligo sottoscrivendo un atto unilaterale. Pertanto, la delibera doveva essere impugnata in occasione del rilascio del permesso di costruire; l'impugnazione successiva è stata dichiarata irricevibile per tardività. Le censure contro il diniego di nulla osta sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse, poiché il diniego si fondava sull'accettazione del vincolo derivante dalla delibera non tempestivamente impugnata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 79-ter è stata ritenuta irrilevante, non potendo un eventuale accoglimento incidere su una delibera ormai non più annullabile per tardività né sui dinieghi fondati su di essa. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 79 l.p. n. 13/1997
Disciplina il nulla osta del sindaco e l'obbligo di convenzionamento edilizio rilevante nella controversia.
art. 79-ter l.p. n. 13/1997
Previsione provinciale attuata dal Comune mediante la delibera consiliare che ha esteso l'obbligo di convenzionamento al 100 per cento; la questione di costituzionalità è stata ritenuta irrilevante per la tardività dell'impugnazione della delibera.
art. 11-bis l.p. n. 17/1993
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza amministrativa.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo generale è concretamente applicato mediante una prescrizione inserita in un titolo abilitativo, il destinatario che intenda contestare la legittimità dell'atto generale deve impugnarlo tempestivamente in occasione dell'adozione del titolo applicativo; l'impugnazione proposta soltanto contro un successivo atto consequenziale è tardiva.
- L'accettazione di un obbligo mediante un atto unilaterale non impedisce di per sé l'impugnazione dell'atto amministrativo generale che lo impone, ma il destinatario deve contestare tempestivamente tale atto quando esso viene applicato nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo.
- È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione di un diniego il cui contenuto sia vincolato dall'esistenza di un atto presupposto non più utilmente impugnabile: l'annullamento dell'atto consequenziale non potrebbe comunque condurre al risultato perseguito senza rimuovere il presupposto.
- Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando, anche nell'ipotesi di accoglimento da parte della Corte costituzionale, il giudice non potrebbe annullare l'atto amministrativo tardivamente impugnato né gli atti consequenziali privi di autonoma lesività.
- La riconduzione della controversia alla giurisdizione esclusiva non elimina l'onere di impugnare tempestivamente un atto amministrativo generale lesivo, quando la posizione fatta valere nei suoi confronti ha consistenza di interesse legittimo.
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