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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8829 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 1981 crediti d’imposta per IRPEG e ILOR e ne aveva chiesto il rimborso. Successivamente aveva aderito alla definizione automatica agevolata prevista dal D.L. n. 429/1982, convertito nella L. n. 516/1982, per le medesime imposte e annualità. L’Agenzia delle entrate ha sostenuto che tale adesione precludesse qualsiasi ulteriore esame dei rapporti tributari definiti, compresa la richiesta di rimborso dei crediti risultanti dalla dichiarazione originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la decisione della Commissione tributaria centrale e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di rimborso della società. La Corte ha affermato che la definizione agevolata costituisce una scelta alternativa rispetto alla prosecuzione ordinaria della controversia: il contribuente può aderire al condono pagando quanto previsto, ma non può poi far valere, per le medesime imposte e annualità, pretese restitutorie fondate sulla dichiarazione originaria. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.700 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1982, n. 516, art. 14

    La definizione automatica o agevolata produce effetti sostitutivi e preclusivi rispetto alla gestione ordinaria dei rapporti tributari oggetto di condono.

  • D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1982, n. 516, art. 32, comma 1

    La norma è stata interpretata nel senso che l’adesione alla definizione agevolata impedisce di coltivare, per le stesse imposte e annualità, questioni ulteriori o pretese di rimborso fondate sul procedimento ordinario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La possibilità di liquidare l’imposta sulla base della dichiarazione originaria non consente comunque di superare gli effetti preclusivi della definizione agevolata successivamente validamente perfezionata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione della disciplina del condono fiscale.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando la domanda di rimborso.

Massime di principio

  • L’adesione a un condono o a una definizione agevolata comporta normalmente una scelta alternativa rispetto alla prosecuzione ordinaria del rapporto tributario: non è possibile cumulare i vantaggi del condono con pretese restitutorie fondate sulla dichiarazione o sulla lite originaria.
  • Quando la definizione agevolata riguarda le stesse imposte e la stessa annualità oggetto della richiesta di rimborso, la definizione opera come preclusione e il rimborso deve essere negato, anche se il credito risultava dalla dichiarazione originaria.
  • Prima di presentare un’istanza di condono o definizione agevolata occorre verificare l’esistenza di crediti, rimborsi o contestazioni pendenti relativi alle medesime imposte e annualità, perché l’adesione può comportarne l’abbandono o impedirne il successivo accertamento.
  • Il contribuente deve scegliere tra il percorso ordinario, che può condurre al riconoscimento di rimborsi, e quello agevolato, che offre certezza e riduzione del debito ma normalmente esclude ulteriori pretese riferite al medesimo rapporto tributario.
  • La regola va applicata verificando puntualmente l’identità di tributo, annualità e rapporto fiscale; questioni relative a imposte o periodi diversi possono non essere coperte dalla preclusione.

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