Cassazione Civile, Ordinanza n. 32302/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU 2016 emesso da un comune nei confronti di una società agricola proprietaria di alcuni fabbricati. In primo grado e in appello i giudici di merito avevano negato l'agevolazione/esenzione per fabbricati rurali, valorizzando il fatto che gli immobili risultavano accatastati nelle categorie A/3 e A/4 e non in A/6, e ritenendo mancante prova della loro natura di beni rurali strumentali. La società ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 708, L. n. 147/2013, dell'art. 5, d.m. 26 luglio 2012 e dell'art. 9, commi 3 e 3-bis, D.L. n. 557/1993, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato l'annotazione catastale attestante la ruralità e la strumentalità dei fabbricati, formatasi su specifica domanda del contribuente, né la mancata contestazione dell'Agenzia delle Entrate rispetto a quanto autocertificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nella disciplina sopravvenuta sui fabbricati rurali, ciò che rileva ai fini dell'agevolazione non è il solo classamento catastale in una specifica categoria (A/6 o D/10), ma la presenza di una specifica annotazione catastale che attesti il requisito di ruralità. Poiché nel caso concreto tale annotazione risultava dimostrata e non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente contro l'avviso di accertamento IMU. Ha inoltre compensato le spese di lite per la complessità e l'evoluzione della materia.
Norme richiamate
art. 1, comma 708, L. n. 147/2013
richiamato come base dell'esenzione/agevolazione IMU per i fabbricati rurali, da coordinare con la disciplina catastale della ruralità
art. 5, d.m. 26 luglio 2012
indicato come norma che disciplina l'annotazione catastale e gli effetti del riconoscimento della ruralità
art. 9, commi 3 e 3-bis, D.L. n. 557/1993
richiamato quale disciplina sostanziale dei requisiti di ruralità dei fabbricati
art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. n. 70/2011
ricordato nel percorso normativo originario che subordinava il riconoscimento della ruralità alla domanda di variazione catastale
art. 13, comma 14-bis, D.L. n. 201/2011
interpretato nel senso che le domande di variazione e l'inserimento dell'annotazione producono gli effetti del riconoscimento della ruralità, fermo restando il classamento originario
art. 2, comma 5-ter, D.L. n. 102/2013
letto in chiave chiarificatrice: le domande di variazione catastale e l'annotazione negli atti catastali producono effetti retroattivi dal quinto anno antecedente la domanda
art. 384 c.p.c.
utilizzato per decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- In materia di IMU sui fabbricati rurali, l'agevolazione spetta quando il requisito di ruralità risulti da specifica annotazione catastale, anche se il classamento originario dell'immobile resta in una categoria diversa da A/6 o D/10.
- Dopo l'evoluzione normativa, il classamento catastale non è di per sé decisivo per escludere la ruralità: il giudice deve verificare in concreto la presenza dell'annotazione catastale attestante il requisito rurale.
- Quando il fatto costitutivo dell'agevolazione fiscale risulti già provato documentalmente e non siano necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
- Nel contenzioso tributario, il giudice di merito commette errore di diritto se pretende che la ruralità emerga esclusivamente dalla categoria catastale, senza considerare la disciplina che attribuisce rilievo all'annotazione catastale.
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