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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18189/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia regolato da un contratto del 1.7.2004, nel quale era inserito un patto di non concorrenza successivo alla cessazione del rapporto. La società preponente aveva agito sostenendo che l’agente avesse svolto attività concorrenziale sia durante il rapporto sia nel periodo di efficacia del patto, chiedendo la restituzione delle somme corrisposte come corrispettivo del patto di non concorrenza, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante e da lesione dell’immagine e/o morale. Parallelamente, l’agente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per un superpremio relativo al 2005, poi opposto dalla società. Il Tribunale aveva rigettato la domanda della società e confermato il decreto ingiuntivo, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione, accertando la violazione del patto di non concorrenza e revocando il decreto ingiuntivo. In cassazione l’agente ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d’appello trascurato le deposizioni testimoniali valorizzate dal primo giudice; (2) error in procedendo per non avere esaminato la dedotta parziale trascrizione delle testimonianze e per avere qualificato come dirette testimonianze che si assumevano de relato; (3) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d’appello non era apparente né priva del criterio logico decisorio, ma sviluppava un percorso argomentativo sufficiente e congruo sull’accertata violazione del patto di non concorrenza. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché, sotto la veste formale di violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle prove. Ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente e lo ha condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso introduttivo nel giudizio di merito promosso dalla società

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio, salvo che il giudice abbia posto a fondamento prove non dedotte o prove legali indebitamente trattate

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la sola diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se l’onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta l’apprezzamento dell’esito della prova

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non include il mero omesso scrutinio di singoli elementi istruttori

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato unitamente all’art. 132 c.p.c. per la censura di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per il vizio di motivazione apparente o radicalmente carente

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la nullità della sentenza ricorre solo se manca l’indicazione del criterio logico seguito dal giudice

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata in relazione all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia invertito l’onere della prova; non quando si contesti l’apprezzamento del materiale istruttorio o l’esito della prova.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle prove: è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in esame.
  • La nullità per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ricorre solo se manca l’esplicitazione del percorso logico-giuridico che conduce alla decisione; non quando la sentenza mostri un iter argomentativo, anche sintetico, ma comprensibile.
  • Le valutazioni di attendibilità dei testi e la selezione delle prove ritenute decisive sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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