Cassazione Civile, Ordinanza n. 06312/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 25 marzo 2006 con cui un soggetto aveva concesso a un altro un appezzamento di terreno qualificandolo come comodato gratuito. Alla scadenza, il concedente, ritenendo cessato il rapporto e non restituito il fondo nonostante solleciti, ha agito per il rilascio davanti al Tribunale. In primo grado la domanda è stata accolta: il giudice ha escluso che potesse provarsi per testi un accordo dissimulato con corrispettivo e ha ordinato il rilascio. In appello, invece, la Corte territoriale ha riformato integralmente la decisione, valorizzando documenti e testimonianze, ha ritenuto dimostrata la simulazione del comodato e ha qualificato il rapporto come affitto agrario, affermando che il contratto era stato stipulato in forma scritta e che la detenzione del fondo da parte dell'utilizzatore non era plausibilmente gratuita, ma connotata da un canone, con durata legale fino all'annata agraria 2021. Il ricorrente per cassazione ha proposto sei motivi: (1) violazione delle norme sulla forma del contratto e sulla prova della simulazione, sostenendo che per l'affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto la prova testimoniale non fosse ammissibile e che, in caso di durata ultranovennale, fosse necessaria la forma scritta ad substantiam; (2) violazione delle norme processuali sulla prova nel rito del lavoro e degli artt. 1414 e 1417 c.c., contestando che l'art. 421 c.p.c. consentisse di superare i limiti formali sostanziali; (3) violazione delle regole sulla prova testimoniale, deducendo l'inutilizzabilità di testimonianze in contrasto con documenti; (4) violazione delle norme sul contratto di affitto e sul canone, lamentando che la Corte d'appello avesse attribuito esistenza a un affitto senza che fosse stato indicato o provato il corrispettivo; (5) nullità per ultrapetizione/extrapetizione, poiché la misura del canone sarebbe stata fondata su deposizioni testimoniali non ritualmente introdotte o richieste; (6) violazione delle norme sull'affitto agrario e sul comodato, perché la sentenza avrebbe ricondotto il comodato ad affitto senza accertare lo status di coltivatore diretto dell'utilizzatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché la questione dell'inammissibilità della prova testimoniale non era stata ritualmente coltivata nel giudizio di merito secondo il regime delle nullità relative ex art. 157 c.p.c.; la parte che abbia contestato l'ammissione della prova deve eccepirne la nullità dopo l'assunzione e in sede di conclusioni, non potendo sollevare la questione per la prima volta in cassazione. Nel rigettare la tesi del ricorrente, la Corte ha affermato che, per il contratto di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto, l'art. 3 della legge n. 606 del 1966 costituisce lex specialis sulla forma, prevalente sull'art. 1350 c.c., e richiede la prova scritta ad probationem, non la forma scritta ad substantiam, anche se la durata è ultranovennale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali su cui si fondava, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il quinto motivo è stato respinto perché non vi era ultrapetizione: la censura riguardava il modo in cui il giudice aveva valutato le prove sulla qualificazione del rapporto, non un'alterazione del petitum o della causa petendi. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e perché presupponeva erroneamente che l'affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto ultranovennale richiedesse la forma scritta ad substantiam. Le spese sono state poste a carico del ricorrente; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'esenzione del processo.
Norme richiamate
art. 1350 c.c.
La forma scritta richiesta dal codice civile per gli atti indicati non ha impedito, nel caso dell'affitto agrario a conduttore non coltivatore diretto, l'applicazione della disciplina speciale che prevede la prova scritta ad probationem.
art. 1414 c.c.
Il contratto dissimulato può produrre effetti solo se ricorrono i requisiti di sostanza e di forma richiesti per il negozio realmente voluto.
art. 1417 c.c.
Le limitazioni alla prova della simulazione sono regole di tutela di interessi privati e danno luogo a nullità relative soggette al regime di eccezione tempestiva ex art. 157 c.p.c.
art. 157 c.p.c.
La nullità relativa derivante dall'ammissione o dall'assunzione di prove vietate deve essere eccepita tempestivamente, altrimenti si sana e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
art. 2722 c.c.
Richiamato dal ricorrente per negare l'ammissibilità della prova testimoniale in contrasto con la prova documentale.
art. 2725 c.c.
L'inammissibilità della prova testimoniale per contratti che devono essere provati per iscritto è una nullità relativa che deve essere eccepita tempestivamente.
art. 409 c.p.c.
Il giudizio era stato trattato con il rito del lavoro davanti alla sezione specializzata agraria.
art. 421 c.p.c.
Nel rito del lavoro il giudice può ammettere ogni mezzo di prova, ma tale potere non consente di superare i limiti di forma imposti da norme speciali sostanziali; nel caso concreto, tuttavia, la questione sulla prova testimoniale era comunque tardiva.
art. 3 legge 12 giugno 1962, n. 567
Richiamato dal ricorrente come norma che richiederebbe la prova scritta per il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto.
art. 23 legge 3 maggio 1982, n. 203
Per l'affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano solo alcune norme della legge speciale; non è richiamato l'art. 41.
art. 41 legge 3 maggio 1982, n. 203
i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali e non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi
Non abroga indiscriminatamente le norme anteriori che imponevano particolari requisiti di forma per specifici contratti agrari; non si applica al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto.
art. 22 legge 3 maggio 1982, n. 203
La durata di quindici anni del contratto di affitto agrario va coordinata con la disciplina speciale sulla forma per l'affitto a conduttore non coltivatore diretto.
art. 27 legge 3 maggio 1982, n. 203
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'affitto agrario e al comodato, ma senza accoglimento della censura.
art. 1571 c.c.
Richiamato dal ricorrente per affermare che l'affitto implica un canone corrispettivo.
art. 1803 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di comodato gratuito del rapporto originario.
art. 1812 c.c.
Richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla riconduzione del comodato ad affitto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente e localizzare gli atti e i documenti su cui si fonda; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 112 c.p.c.
L'ultrapetizione ricorre solo se il giudice altera petitum o causa petendi, non quando valuta in modo diverso le prove o le ragioni della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non applicato perché il processo era esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, le preclusioni e le nullità relative sulle prove non sono rilevabili d'ufficio: la parte che contesta l'ammissione o l'assunzione di una prova deve eccepire tempestivamente la nullità, altrimenti la doglianza resta preclusa anche in cassazione.
- La disciplina speciale dell'affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto prevale sulla regola generale dell'art. 1350 c.c. nei limiti in cui la legge speciale prevede la prova scritta ad probationem; la durata ultranovennale non trasforma automaticamente il requisito in forma scritta ad substantiam.
- L'art. 41 della legge n. 203 del 1982 non opera come abrogazione generale di tutte le discipline formali speciali anteriori sui contratti agrari, ma va coordinato con le norme che restano applicabili al tipo contrattuale concretamente dedotto.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limita a qualificare diversamente il rapporto in fatto e in diritto sulla base delle prove acquisite; sussiste solo se viene attribuito un bene della vita diverso da quello richiesto o si altera il petitum o la causa petendi.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la censura fondata su atti o documenti processuali richiede specifica indicazione e localizzazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
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