Cassazione Civile, Ordinanza n. 12852/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda dell'INPS di ripetizione di ratei pensionistici di vecchiaia corrisposti e ritenuti indebitamente percepiti. La Corte d'appello aveva accertato che la pensionata, al momento della decorrenza del trattamento, intratteneva ancora un rapporto di lavoro e aveva reso all'INPS una dichiarazione non veritiera sulla data di ripresa dell'attività lavorativa, indicando il 3.4.2004 mentre la documentazione acquisita indicava il 1.4.2004, cioè il medesimo giorno di decorrenza della pensione. Il ricorso per cassazione è stato proposto con tre motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992, sostenendo che la dichiarazione fosse conforme alla situazione reale e che la Corte territoriale avesse valorizzato solo documenti formali provenienti da terzi; (2) violazione dell'art. 13 l. n. 412/1991, contestando l'affermazione del dolo e sostenendo che una dichiarazione inesatta può derivare da colpa o errore, non necessariamente da volontà di ingannare; (3) omesso esame della condotta omissiva dell'INPS, che per dieci anni non avrebbe effettuato i controlli previsti dall'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, con concorso colposo nell'aggravamento dell'obbligo restitutorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva compiuto un accertamento in fatto, non censurabile nei limiti consentiti in sede di legittimità, con cui aveva ritenuto falsa la dichiarazione della ricorrente sulla data di ripresa del lavoro, sulla base di cedolini paga, lettera di assunzione e CUD. In base a tale accertamento ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992, escludendo il diritto alla pensione in presenza di attività lavorativa al momento della decorrenza. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui, in caso di prestazione pensionistica erogata sulla base di false dichiarazioni all'INPS, opera una presunzione di condotta consapevole e volontaria, superabile solo provando che l'inesattezza dipenda da mera colpa; nella specie, il motivo non indicava un fatto storico decisivo omesso dalla Corte territoriale. Infine, ha ritenuto infondato il terzo motivo, reputando corretta la disciplina della ripetizione dell'indebito in presenza di dolo dell'accipiens, con irrilevanza della pretesa omissione di controlli da parte dell'INPS ai fini dell'aggravamento dell'obbligo restitutorio. Le spese non sono riportate nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992
La pensione di vecchiaia non spetta se, alla data di decorrenza del trattamento, il beneficiario ha in corso un rapporto di lavoro; l'accertamento della falsità della dichiarazione sulla ripresa del lavoro consente di escludere il diritto alla prestazione.
art. 13 l. n. 412/1991
In caso di erogazione indebita di prestazioni pensionistiche sulla base di false dichiarazioni dell'assicurato, la ripetibilità non è esclusa e può operare una presunzione di consapevolezza e volontarietà della condotta, superabile con prova di mera colpa.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'accertamento del dolo e l'accertamento in fatto compiuti dal giudice di merito sono sindacabili in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
art. 13, comma 2, l. n. 412/1991
La dedotta omissione di controlli da parte dell'ente non è stata ritenuta idonea, nel caso concreto, a incidere sulla ripetibilità dell'indebito in presenza di false dichiarazioni dell'assicurato.
Massime di principio
- Quando la prestazione previdenziale viene percepita sulla base di una dichiarazione non veritiera circa un fatto rilevante per il diritto al trattamento, il giudice di merito può fondare l'accertamento della falsità su documentazione oggettiva anche proveniente da terzi; tale accertamento, se sorretto da motivazione, non è riconsiderabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- In materia di ripetizione dell'indebito previdenziale, la falsa dichiarazione dell'assicurato può integrare dolo, facendo operare una presunzione di condotta consapevole e volontaria; spetta al percettore dimostrare che l'inesattezza dipende da mera colpa o da errore incolpevole.
- La contestazione in cassazione dell'apprezzamento del dolo non può limitarsi a prospettare una lettura alternativa dei fatti, ma deve indicare un fatto storico decisivo e controverso omesso dal giudice di merito.
- La mancata attivazione di controlli da parte dell'ente previdenziale non elide, di per sé, l'obbligo di restituzione dell'indebito quando questo sia stato determinato da dichiarazioni non veritiere del beneficiario.
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