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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06673/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca dalla carica di amministratore di una società a responsabilità limitata disposta con delibera assembleare del 7 settembre 2017. L’amministratore revocato promuoveva un arbitrato per impugnare la delibera; il lodo del 14 giugno 2018 annullava la delibera, ordinava la reintegra nell’incarico e condannava la società al pagamento degli emolumenti maturati e maturandi, oltre spese e compensi arbitrali. La società impugnava il lodo davanti alla Corte d’appello di Brescia chiedendone la nullità e la declaratoria che nulla fosse dovuto al socio/amministratore; il resistente chiedeva la conferma del lodo o, in subordine, la conferma dell’annullamento della delibera e il riconoscimento delle sue pretese economiche. La Corte d’appello respingeva l’impugnazione. In cassazione la società articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 2377 c.c., 100 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto preclusa la verifica della cessazione della materia del contendere per l’esito negativo della fase rescindente; (2) violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 5/2003, degli artt. 113 e 829 c.p.c. e degli artt. 1724 e 2383 c.c., per avere la Corte d’appello escluso una diversa ricostruzione in fatto delle vicende rilevanti ai fini della revoca dell’amministratore; (3) violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 5/2003, dell’art. 829 c.p.c. e degli artt. 1725 e 2383 c.c., per avere ritenuto legittimo il lodo che aveva annullato la revoca e condannato la società alla reintegra e al pagamento dei compensi. Nel corso del giudizio di legittimità la società rappresentava che la delibera del 7 settembre 2017 era stata sostituita da una nuova deliberazione del 27 dicembre 2018, la cui validità era stata definitivamente accertata, chiedendo la cessazione della materia del contendere; la Corte, preso atto del sopravvenuto giudicato sulla delibera sostitutiva, revocava il decreto di estinzione già emesso, dichiarava cessata la materia del contendere, e compensava integralmente le spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’istanza della società volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, revocando il precedente decreto di estinzione del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che la delibera del 7 settembre 2017, oggetto del lodo impugnato, fosse stata sostituita da una successiva delibera del 27 dicembre 2018 adottata in conformità a legge e statuto, poi definitivamente ritenuta valida in giudicato; pertanto era venuto meno l’interesse processuale alla prosecuzione della lite. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. Non ha applicato l’ulteriore contributo unificato, richiamando la regola secondo cui tale aggravio opera solo in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 2377 c.c.

    L’annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra adottata in conformità della legge e dello statuto; il giudice deve verificare la validità della deliberazione sostitutiva ai fini della preclusione dell’annullamento.

  • art. 2479-ter c.c.

    La disciplina dell’art. 2377 c.c. è applicabile, in quanto compatibile, anche alle deliberazioni dei soci di s.r.l. invalide.

  • art. 100 c.p.c.

    Viene richiamato quale base del venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione al thema decidendum della Corte d’appello e al dovere di pronunciarsi sulla cessazione della materia del contendere.

  • art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003

    Richiamato nei motivi relativi all’impugnazione del lodo in materia societaria/arbitrale.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riguardo ai criteri di decisione della controversia.

  • art. 829 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di impugnazione del lodo arbitrale.

  • art. 1724 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di revoca e disciplina dei rapporti con l’amministratore.

  • art. 2383 c.c.

    Richiamato in tema di revoca dell’amministratore e conseguenze sul rapporto con la società.

  • art. 1725 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione agli effetti economici della revoca e al preavviso.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    Il decreto di estinzione del giudizio di cassazione ha la funzione di attestare la sopravvenuta causa estintiva e chiudere il processo.

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    L’istanza di fissazione dell’udienza avverso il decreto di estinzione deve essere proposta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Viene richiamato per distinguere i rimedi contro i provvedimenti che definiscono il processo per causa estintiva.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato come base generale della rimessione in termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio non si conclude con rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione societaria, la sopravvenuta sostituzione della deliberazione impugnata con altra validamente adottata e conforme a legge e statuto elimina l’interesse delle parti alla decisione di annullamento e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Il giudice deve verificare d’ufficio se la delibera sostitutiva sia effettivamente idonea a rimuovere il vizio della precedente deliberazione; una delibera a sua volta invalida non impedisce l’annullamento della deliberazione originaria.
  • La disciplina dell’art. 2377 c.c. sulla sostituzione della delibera impugnata si applica, in quanto compatibile, anche alle deliberazioni dei soci di s.r.l. invalide ai sensi dell’art. 2479-ter c.c.
  • La cessazione della materia del contendere determina la caducazione delle pronunce impugnate, ma non costituisce accertamento sostanziale sulla pretesa, limitandosi a prendere atto del venir meno dell’interesse processuale.
  • Nel giudizio di cassazione, il decreto di estinzione può essere superato mediante tempestiva istanza di fissazione dell’udienza; tale rimedio non ha natura impugnatoria ed è soggetto al termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
  • L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il ricorso per cassazione non viene rigettato o dichiarato inammissibile/improcedibile, ma il processo si chiude per una causa estintiva o per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAssembleaImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaGiudicato

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