Cassazione Civile, Ordinanza n. 16635/2025 del 21/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di un appalto pubblico per lavori stradali. In sede arbitrale l'appaltatrice otteneva il riconoscimento di alcuni maggiori oneri e la condanna dell'appaltante al pagamento di una somma. L'appaltante impugnava il lodo e la Corte d'appello, in una prima fase, ne dichiarava la nullità parziale per aver considerato ammissibili riserve che, secondo la disciplina dell'accordo bonario e delle riserve in contabilità, erano già precluse. Dopo un precedente giudizio di cassazione, la causa veniva riassunta davanti alla Corte territoriale, che rigettava l'impugnazione del lodo rilevando che l'accordo bonario non era stato depositato dalla parte onerata, che il suo contenuto non era quindi direttamente accertabile e che, comunque, un successivo atto aggiuntivo sembrava riferire le pretese salve a riserve maturate fino al 23 ottobre 2002, escludendo quelle del 2003. Con il ricorso per cassazione l'appaltante deduceva: 1) violazione delle norme sul giudizio di rinvio, sostenendo che il giudice di rinvio avesse disatteso il principio di diritto e gli accertamenti già compiuti dalla Cassazione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme processuali, per averle addossato le conseguenze del mancato deposito dell'accordo, malgrado il principio di acquisizione probatoria; 3) ancora violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'accordo era già acquisito al processo e che non gravasse su di essa l'onere di ridepositarlo; 4) vizi di motivazione e violazione di norme processuali, per la ricostruzione del contenuto dell'accordo bonario e per il ricorso a un'interpretazione induttiva fondata sull'atto aggiuntivo; 5) violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, per l'interpretazione dell'atto aggiuntivo senza considerare complessivamente il negozio e senza riportare le clausole rilevanti. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto per difetto di specificità, evidenziando che: il giudice di rinvio era vincolato alla regula iuris ma poteva accertare il contenuto dell'accordo nei limiti necessari all'applicazione del principio; il principio di acquisizione probatoria non esonera la parte onerata dal produrre nuovamente il documento quando ciò sia necessario per la decisione; l'onere della prova della transazione o dell'accordo estintivo incombe su chi ne invoca gli effetti; e il motivo sull'interpretazione contrattuale era inammissibile perché non riportava le clausole contestate. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dell'appaltante alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'appaltante pubblica. Ha affermato che il giudice di rinvio non aveva violato i limiti derivanti dalla precedente cassazione, poiché il principio di diritto imposto riguardava la delimitazione temporale delle riserve in relazione all'accordo bonario e non precludeva l'accertamento del contenuto concreto dell'accordo, non essendo questo stato compiutamente acquisito al nuovo giudizio. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 2697 c.c., poiché la parte che invocava l'effetto estintivo della transazione/accordo bonario era quella onerata della relativa prova e il mancato deposito del documento, nonostante l'ordine di esibizione, legittimava la conclusione di impossibilità di determinarne il contenuto. La ricostruzione indiretta del contenuto dell'accordo tramite l'atto aggiuntivo è stata considerata non illogica né contraddittoria. Infine, il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorso non trascriveva le clausole rilevanti del testo negoziale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 389 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come norma sulla fase successiva alla cassazione e sul giudizio di rinvio.
art. 392 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla riassunzione del giudizio dopo cassazione.
art. 394 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo quale disciplina del giudizio di rinvio.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che l'onere della prova opera come regola di giudizio residuale rispetto al principio di acquisizione probatoria; chi invoca gli effetti estintivi di un accordo/transazione deve provarne il contenuto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo come parametro processuale, ma non accolto.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove acquisite al processo.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di libero convincimento del giudice.
art. 210 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione all'ordine di esibizione/produzione documentale.
art. 213 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione all'acquisizione di documenti.
art. 161 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo insieme al vizio motivazionale denunciato.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo come norma sulla motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di motivazione della sentenza.
art. 1362 c.c.
Richiamato nel quinto motivo come criterio di interpretazione del contratto.
art. 1362 ss. c.c.
Richiamato nel quinto motivo per censurare l'interpretazione dell'atto aggiuntivo.
art. 149 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
La Corte richiama la disciplina dell'accordo bonario negli appalti pubblici e afferma che la sua efficacia preclusiva va riferita all'ultimo aggiornamento del registro di contabilità anteriore alla sottoscrizione dell'accordo.
art. 31-bis L. 11 febbraio 1994, n. 109
Richiamato come norma che disciplina il procedimento di accordo bonario e la definizione anticipata delle riserve negli appalti pubblici.
art. 384 c.p.c.
La Corte ribadisce che, in caso di cassazione per violazione di legge, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato e alle sue premesse logico-giuridiche, senza modificare gli accertamenti già compiuti nei limiti del giudicato implicito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Indica il tipo di vizio che aveva determinato la precedente cassazione e, quindi, il perimetro del giudizio di rinvio.
art. 1965 c.c.
Richiamato nel precedente giudizio di legittimità come norma sulla transazione, ai fini della qualificazione dell'accordo bonario.
art. 1967 c.c.
Richiamato nel precedente giudizio di legittimità come norma sulla prova della transazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per violazione di legge, il giudice non può riesaminare liberamente i fatti già accertati, ma deve attenersi al principio di diritto enunciato e alle premesse logico-giuridiche che ne costituiscono il fondamento, senza porre nel nulla la decisione di legittimità.
- Il principio di acquisizione probatoria non esonera la parte che invoca gli effetti estintivi di un accordo o di una transazione dall'onere di produrne il contenuto quando tale produzione sia necessaria per la decisione; se il documento non è più disponibile nei fascicoli, il giudice può ordinare alle parti di depositarlo nuovamente.
- L'art. 2697 c.c. opera come regola di giudizio residuale: quando, all'esito dell'istruttoria, mancano elementi sufficienti a provare un fatto costitutivo, modificativo o estintivo, le conseguenze della carenza ricadono sulla parte cui quel fatto è imputabile sotto il profilo dell'onere probatorio.
- Nell'appalto pubblico, ai fini della delimitazione dell'efficacia preclusiva dell'accordo bonario sulle riserve, occorre riferirsi all'ultimo aggiornamento del registro di contabilità anteriore alla sottoscrizione dell'accordo, che rappresenta il momento utile per l'iscrizione delle riserve definibili.
- Il motivo di ricorso per cassazione che censura l'interpretazione di un contratto o di un atto negoziale deve riportare in modo specifico le clausole rilevanti o il testo della clausola contestata, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
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