Cassazione Penale, Ordinanza n. 13737/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Lecco per omicidio stradale. La difesa non contestava la responsabilità penale già definita con il rito ex art. 444 c.p.p., ma deduceva vizio di motivazione con riferimento alla sola sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinata in anni due. In particolare, si sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente motivato lo scostamento rispetto al minimo edittale e che potesse non essere stata correttamente applicata la riduzione per il rito prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada. Con memoria la difesa insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso. Ha osservato che il richiamo nel dispositivo all'art. 222, comma 2-bis, cod. strada rendeva evidente l'avvenuta applicazione della riduzione di un terzo sulla durata originaria di anni tre, con conseguente determinazione della sospensione della patente in anni due. Ha inoltre escluso che vi fosse carenza o contraddittorietà della motivazione sulla durata della sanzione accessoria, rilevando che il Tribunale aveva dato conto, ai sensi dell'art. 218 cod. strada, dell'estrema gravità delle conseguenze del fatto. La Corte ha richiamato il principio per cui i criteri di commisurazione della sanzione accessoria sono autonomi rispetto a quelli della pena penale, sicché non è configurabile una censura di incoerenza tra la motivazione relativa alla pena e quella relativa alla sospensione della patente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
indica che la sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 222, comma 2-bis, cod. strada
consente la riduzione di un terzo della durata della sospensione della patente nel caso considerato, riduzione che la Corte ritiene correttamente applicata
art. 218 cod. strada
stabilisce i parametri per determinare la durata della sospensione della patente, autonomi rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
viene richiamato solo per escluderne l'applicazione alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 222 cod. strada
norma generale sulla sanzione accessoria della sospensione della patente nei casi previsti
art. 610 c.p.p.
rilevante solo quale cornice del procedimento di cassazione, senza specifica questione decisiva
Massime di principio
- Quando è impugnata la sola sospensione della patente applicata quale sanzione amministrativa accessoria, la sua durata va commisurata sulla base dei parametri speciali del codice della strada e non secondo i criteri generali di dosimetria della pena penale.
- La motivazione sulla pena e quella sulla sanzione amministrativa accessoria sono autonome: non può dedursi contraddittorietà tra le due solo perché il giudice abbia valorizzato, per la sospensione della patente, parametri diversi da quelli usati per la pena principale.
- Il richiamo espresso nel dispositivo alla riduzione prevista per il rito consente di ritenere applicata la diminuzione dovuta, anche quando la difesa prospetti il contrario in via ipotetica.
- La censura di vizio di motivazione sulla durata della sospensione della patente è manifestamente infondata se il giudice ha indicato elementi specifici, come l'estrema gravità delle conseguenze del fatto, coerenti con i parametri normativi speciali.
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