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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35399/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2006 nei confronti di una società operante nel settore elettrico, con cui l'Ufficio ha contestato un maggiore imponibile ai fini IRES e IRAP in relazione a fatture emesse da un'altra società per prestazioni di consulenza ritenute soggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia. La società ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi: il primo sulla dedotta nullità dell'avviso per sottoscrizione da parte di funzionario decaduto; il secondo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente; il terzo sulla violazione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.; il quarto sull'omesso esame dell'oggetto sociale della società emittente; il quinto sull'art. 6 TUIR e la qualificazione dei ricavi; il sesto sulle norme civilistiche in tema di società e capacità tecnica del socio accomandatario; il settimo sull'omesso esame della posizione dell'ingegnere nelle due società; l'ottavo sulla necessità della forma scritta per il contratto di consulenza; il nono sull'onere della prova e sulla disciplina delle società di comodo; il decimo sull'asserito risparmio di spesa; l'undicesimo sulla violazione dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 e dell'art. 109 TUIR. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo e non dedotto nei gradi di merito, ma ha accolto il secondo, assorbendo tutti gli altri, per motivazione meramente apparente della sentenza d'appello, che si era limitata ad affermazioni apodittiche senza indicare gli elementi probatori e il percorso logico-giuridico seguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo e ha dichiarato assorbiti i restanti motivi. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il nucleo decisivo della decisione è il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, ritenuta non idonea a rendere controllabile l'iter logico seguito dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta illegittimità della sottoscrizione dell'atto

  • art. 51 Cost.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta illegittimità della sottoscrizione dell'atto

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta illegittimità della sottoscrizione dell'atto

  • art. 41 Cost.

    richiamato nel terzo motivo a tutela della libertà di iniziativa economica

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve esporre i motivi della decisione; la sua violazione integra nullità per motivazione apparente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 6, ultimo comma, TUIR

    richiamato nel quinto motivo in tema di qualificazione del reddito d'impresa

  • art. 2247 c.c.

    richiamato nel sesto motivo in tema di disciplina societaria

  • art. 2318 c.c.

    richiamato nel sesto motivo in tema di società in accomandita semplice

  • art. 2320 c.c.

    richiamato nel sesto motivo in tema di società in accomandita semplice

  • art. 2475 c.c.

    richiamato nel sesto motivo in tema di amministrazione societaria

  • art. 2475-bis c.c.

    richiamato nel sesto motivo in tema di amministrazione societaria

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nell'ottavo motivo in tema di requisiti del contratto

  • art. 109 TUIR

    richiamato in tema di imputazione dei costi/ricavi e deducibilità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel nono motivo sul riparto dell'onere della prova

  • art. 30 della legge n. 724/1994

    richiamato nel nono motivo in tema di disciplina delle società con parametri di operatività

  • art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993

    richiamato nell'undicesimo motivo in tema di operazioni e costi fiscalmente rilevanti

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario la sentenza è nulla per motivazione meramente apparente quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche o stereotipate, senza indicare gli elementi di prova considerati e senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito, così da impedire il controllo sulla correttezza della decisione.
  • L'obbligo di motivazione imposto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 36 d.lgs. 546/1992 richiede una esposizione, sia pur concisa, delle ragioni in fatto e in diritto della decisione; non è sufficiente richiamare genericamente la documentazione in atti o formulare conclusioni senza spiegare quali prove siano state valorizzate.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere proposte per la prima volta questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di merito; chi le solleva ha l'onere di indicare specificamente in quale atto del giudizio precedente le abbia prospettate.
  • Quando è accolto un motivo di ricorso per vizio di motivazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi che presuppongono la validità della decisione di merito restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
  • In tema di sindacato di legittimità sulle decisioni tributarie, il controllo non riguarda la semplice esistenza grafica di una motivazione, ma la sua effettiva idoneità a rendere comprensibile il ragionamento decisorio e a consentire la verifica della coerenza tra prove acquisite e conclusioni raggiunte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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