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Sentenza

Sentenza n. 323/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento PER L‘ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO serbato dal Comune di Scerni sull’istanza/segnalazione trasmessa dal ricorrente con Pec del 17.03.2025 e relativo sollecito dell’11.06.2025, volta all’adozione, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, di un’ordinanza di demolizione nei confronti dei sig.ri D’Ercole Michele e D’Ercole Vanessa e/o di ogni altro provvedimento utile finalizzato alla repressione dell’illecita occupazione da costoro perpetrata mediante realizzazione di una recinzione che occupa il sedime, e/o in violazione delle distanze di legge o regolamento del territorio, della strada pubblica sita nel territorio comunale al catasto terreni fg. 13 p.lla 4445 che costeggia le loro rispettive part.lle di proprietà n. 761 e n. 646 del medesimo fg. mappale n. 13, con pieno ed effettivo ripristino dello stato dei luoghi e conseguente libera fruizione del bene viario ad uso pubblico servente l’area limitrofa di proprietà;

Giustizia amministrativa202600055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull'istanza e sul sollecito diretti all'adozione di un'ordinanza di demolizione o di altro provvedimento repressivo nei confronti di una recinzione realizzata in prossimità di una strada comunale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. lamentando l'illegittimità del silenzio del Comune su un'istanza del 17 marzo 2025 e sul successivo sollecito dell'11 giugno 2025. Ha chiesto l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 35 d.P.R. 380/2001 nei confronti di una recinzione metallica realizzata dai controinteressati lungo i confini dei rispettivi terreni, in prossimità della particella catastale indicata come strada comunale e demaniale. Ha dedotto la violazione della disciplina comunale sulle distanze dal confine stradale, sostenendo che la recinzione avrebbe lasciato uno spazio residuo di circa 1,60 metri, impedendo o rendendo difficoltoso l'accesso al proprio fondo con mezzi agricoli e di lavoro. Ha prospettato un'occupazione abusiva della fascia di rispetto stradale e ha domandato anche il risarcimento dei danni derivanti dall'inerzia, nonché, in subordine, l'indennizzo da ritardo. Il Comune e uno dei controinteressati si sono costituiti; l'altra controinteressata non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la legittimazione del ricorrente, ravvisando una posizione differenziata fondata sia sulla vicinitas sia sulla titolarità dell'interesse alla fruizione agevole del fondo. Ha ritenuto sussistente l'obbligo del Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, poiché dagli atti risultava che la particella interessata aveva natura demaniale ed era una strada comunale e la nuova istanza non era stata definita dalla precedente nota comunale, riferita a un diverso procedimento. La mera esistenza di un precedente provvedimento e la nota relativa a quel procedimento non costituivano risposta, neppure tacita, alla nuova istanza, in assenza di una compiuta istruttoria specificamente riferita alla recinzione. Il giudice ha precisato che l'art. 35 d.P.R. 380/2001 trova applicazione anche alla fascia di rispetto posta a tutela di un bene demaniale e prevede la rimozione quale sanzione, senza che rilevino la modesta entità o la natura minore dell'opera. Tuttavia, non ha ordinato direttamente la demolizione: il Comune dovrà accertare con istruttoria completa se la recinzione si trovi a distanza incompatibile con la fascia di rispetto stradale e adottare un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di inottemperanza, potrà essere nominato un commissario ad acta su ulteriore istanza. La domanda risarcitoria è stata respinta perché, dovendo ancora intervenire la determinazione amministrativa, non era accertabile allo stato l'ingiustizia della condotta quanto ai danni-conseguenza; inoltre i danni e il nesso causale con il ritardo non erano adeguatamente documentati. È stata respinta anche la domanda di indennizzo da mero ritardo, non essendo stata dimostrata la tempestiva attivazione del potere sostitutivo presupposta dalla disciplina applicabile. Le spese sono state compensate per la soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine all'amministrazione di provvedere; il giudice ha accolto la domanda nei limiti dell'obbligo di adottare un provvedimento espresso.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    La disposizione si applica anche agli interventi realizzati sulla fascia di rispetto a tutela di un bene demaniale e impone, quale sanzione, la rimozione delle opere abusive. L'amministrazione deve comunque svolgere l'istruttoria necessaria per verificare in concreto la violazione.

  • art. 22 n. 4 del regolamento per la gestione del territorio comunale del 2009

    La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente siepi vive anche a carattere stagionale tenute ad altezze inferiori a 1 metro sul terreno, non può essere inferiore a 1 metro. Tale distanza si applica anche per recinzioni non superiori a 1 metro, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenuti da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordolo emergenti non oltre 30 cm., dal suolo.

    La disciplina comunale è stata invocata quale parametro per verificare la compatibilità della recinzione con la distanza minima dal confine stradale; il TAR ha rimesso tale verifica all'istruttoria comunale.

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

    La trattazione separata della domanda risarcitoria nel rito ordinario è una facoltà del giudice, da esercitare in relazione alla complessità delle questioni; nel caso concreto il giudice ha deciso anche la domanda risarcitoria nel giudizio camerale.

  • art. 30, comma 4, c.p.a.

    La domanda risarcitoria connessa all'azione avverso il silenzio richiede l'accertamento dell'ingiustizia del danno, del nesso causale e degli ulteriori presupposti della responsabilità amministrativa.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    L'indennizzo da mero ritardo è stato negato perché non risultava attivato tempestivamente il potere sostitutivo previsto dalla disciplina richiamata.

  • art. 28, comma 2, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013

    Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990.

    La previa attivazione del potere sostitutivo costituisce condizione per ottenere l'indennizzo da ritardo; la mancata dimostrazione di tale adempimento comporta il rigetto della domanda.

  • art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

    Individua il potere sostitutivo la cui attivazione tempestiva è richiesta per l'indennizzo da ritardo.

Massime di principio

  • Il proprietario di un fondo confinante può agire contro il silenzio dell'amministrazione in materia di vigilanza edilizia quando dimostri una posizione differenziata derivante dalla vicinitas e da uno specifico interesse alla fruizione del proprio bene, anche rispetto all'esercizio dei poteri repressivi edilizi.
  • L'amministrazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato da un'istanza volta all'esercizio dei poteri repressivi edilizi; una risposta riferita a un precedente procedimento, anche connesso, non vale come definizione della nuova istanza se non contiene un'istruttoria e una valutazione specificamente riferite ai nuovi fatti.
  • L'art. 35 d.P.R. 380/2001 può trovare applicazione anche alle opere realizzate sulla fascia di rispetto posta a tutela di una strada demaniale; la sanzione tipica è la rimozione e la modesta entità dell'opera non esclude l'obbligo di valutarne la rimozione, ferma la necessità di accertare in concreto la violazione.
  • Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere, ma non può sostituirsi ad essa quando l'accertamento della violazione richieda un'istruttoria tecnica e fattuale ancora da svolgere.
  • Il risarcimento del danno da ritardo non può essere riconosciuto se non sono provati l'ingiustizia del danno, il pregiudizio concretamente subito e il nesso causale tra l'inerzia amministrativa e i danni lamentati.
  • L'indennizzo da mero ritardo presuppone la tempestiva attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990; la mancata prova di tale adempimento comporta il rigetto della domanda indennitaria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioDanno da ritardo
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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