Cassazione Penale, Sentenza n. 06069/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la revoca/restituzione del sequestro di euro 15.000,00 sottratti nell'ambito di un procedimento contro il genero Giorgio Lucio Saldavé Martinozzi. Sosteneva l'esclusiva titolarità della somma (libretti e conti intestati a lei, risparmi destinati agli studi del nipote), la nullità/irregolarità dell'esecuzione (mancata registrazione dei numeri di serie delle banconote), la carenza di motivazione circa il nesso tra denaro e reati contestati e l'eccessiva durata del sequestro. Il Tribunale di Rovigo aveva rigettato l'istanza/orale appello ritenendola inammissibile per essere stata proposta personalmente, per riproposizione di motivi già decisi (giudicato cautelare) e per correttezza formale del parere del PM. La ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo omessa e insufficiente motivazione e mancata valutazione della documentazione probatoria sulla proprietà del denaro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Rovigo e ha disposto il rinvio per nuovo esame dell'appello proposto da Gabriella Cicconi. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente motivato il collegamento tra la somma sequestrata e i reati contestati all'indagato né ha spiegato perché il denaro non fosse riconducibile alla ricorrente. Ha richiamato il principio secondo cui, nei reati fallimentari, il sequestro finalizzato alla confisca può riguardare solo somme per le quali sia accertato un nesso di pertinenzialità o che costituiscano immediato reinvestimento di proventi del reato. Per tali ragioni il Tribunale dovrà riesaminare l'appello e motivare specificamente le ragioni del sequestro e la riconducibilità del denaro all'indagato.
Norme richiamate
Sezione Unite, sent. n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02
Affermata la nozione di "profitto" come bene derivante dall'illecito e la necessità di dimostrare la pertinenzialità rispetto al reato; il profitto può essere anche indirettamente collegato tramite reimpiego immediato
Sez. 5, sent. n. 17718 del 30/04/2025 (Romagnoli)
Sez. 5, n. 17718 del 30/04/2025, Romagnoli, Rv. 288011
In reati fallimentari il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto può riguardare solo somme per le quali sia accertato il nesso di pertinenzialità o che costituiscano immediato reinvestimento/trasformazione di proventi del reato; non è consentito un sequestro per equivalente generalizzato
Principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
Il giudice deve fornire una motivazione minima e comprensibile che renda intellegibile il percorso logico; la mancanza o l'apparenza della motivazione integra vizio di legge quando impedisce di comprendere le ragioni della decisione
Regole processuali sulla legittimazione delle terze interessate e sull'appello/ricorso per saltum
La terza interessata può proporre impugnazioni (compreso il ricorso per saltum) ma deve rispettare i requisiti formali (ad es. assistere con difensore munito di procura speciale quando richiesto); tali questioni procedurali non escludono l'obbligo di esame del merito sulla titolarità del bene quando la posizione della terza è rilevante
Massime di principio
- In caso di sequestro finalizzato alla confisca per reati fallimentari, il giudice deve accertare e motivare il nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato; non è sufficiente far riferimento alla disponibilità materiale della somma da parte dell'indagato
- Quando una terza interessata reclama l'esclusiva titolarità del bene sottoposto a sequestro, il giudice non può limitarsi a dichiarare inammissibilità o a richiamare provvedimenti precedenti senza valutare effettivamente la documentazione probatoria offerta sulla titolarità
- L'obbligo di motivazione è essenziale: decisioni che elidono l'analisi del nesso tra bene e reato o che omettono di rispondere a censure fondamentali sono annullabili in Cassazione
- I vizi formali dell'esecuzione del sequestro (es. mancata registrazione di elementi utili all'identificazione delle banconote) e la durata eccessiva della misura sono criticità rilevanti e devono essere valutate concretamente dal giudice nel bilanciamento tra esigenze cautelari e diritti del terzo
- Il semplice richiamo al giudicato cautelare o alla riproposizione di motivi non esime il giudice dall'esaminare novità documentali rilevanti che possano incidere sulla riconducibilità del bene all'indagato
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