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Sentenza

Sentenza n. 312/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza 1. del decreto ingiuntivo n. 444/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 28/10/2024; 2. del decreto ingiuntivo n. 426/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 23/10/2024; 3. del decreto ingiuntivo n. 535/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 21/11/2024; 4. del decreto ingiuntivo n. 433/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 23/10/2024; 5. del decreto ingiuntivo n. 76/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 04/03/2025; 6. del decreto ingiuntivo n. 127/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 17/04/2025; 7. del decreto ingiuntivo n. 422/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 22/10/2024; 8. del decreto ingiuntivo n. 437/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 25/10/2024; 9. del decreto ingiuntivo n. 161/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 14/05/2025; 10. del decreto ingiuntivo n. 96/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 19/03/2025; 11. del decreto ingiuntivo n. 211/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 21/05/2024; 12. del decreto ingiuntivo n. 494/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 15/11/2024; 13. del decreto ingiuntivo n. 63/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 27/02/2025; 14. del decreto ingiuntivo n. 33/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 13/02/2024; 15. del decreto ingiuntivo n. 417/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 22/10/2024.

Giustizia amministrativa202501495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di quindici decreti ingiuntivi esecutivi emessi dal Tribunale di Rimini

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza a quindici decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Rimini, notificati, non opposti e dichiarati esecutivi ai sensi dell'art. 647 c.p.c. I titoli erano stati notificati al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni. Nel corso del giudizio il Ministero ha adempiuto ad alcuni decreti, mentre è rimasto inadempiente rispetto ai decreti n. 426/2024, n. 422/2024, n. 437/2024, n. 161/2025, n. 211/2024, n. 494/2024, n. 33/2024 e n. 417/2024. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai decreti ingiuntivi adempiuti nelle more del giudizio. Ha accolto il ricorso per i restanti otto decreti, rilevando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione, e ha ordinato al Ministero di darvi esecuzione entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Ha inoltre nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento e su istanza dei ricorrenti, un commissario ad acta nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato l'esecuzione dei titoli rimasti ineseguiti e ha previsto, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento del commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    I decreti ingiuntivi non opposti sono stati dichiarati esecutivi ai sensi di questa disposizione, costituendo titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a decreti ingiuntivi esecutivi emessi nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inadempimento dell'amministrazione legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • Quando l'amministrazione adempie solo ad alcuni dei titoli azionati nelle more del giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai titoli adempiuti e decide nel merito dell'ottemperanza per quelli ancora ineseguiti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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