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Ordinanza

Ordinanza n. 2657/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma ​dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00142/2026, resa tra le parti;​

Giustizia amministrativa202604805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privato ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

La persona fisica ricorrente in primo grado ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare. Il testo non indica l'atto amministrativo oggetto del ricorso principale né espone i motivi specifici dedotti, limitandosi a rilevare che l'appello presenta profili di censura meritevoli di adeguato approfondimento nella sede di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza cautelare del TAR e ha accolto l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata disposta una misura cautelare sostanziale sull'atto amministrativo: il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili mediante la celere definizione del giudizio di merito. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR Sardegna e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione regolatrice dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell'ambito della tutela cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'appello cautelare presenta censure che richiedono un approfondimento incompatibile con la sede cautelare, ma le esigenze del ricorrente possono essere tutelate attraverso la rapida definizione del merito, il giudice d'appello può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta necessariamente la sospensione o altra misura direttamente incidente sull'atto impugnato, potendo consistere nella riforma dell'ordinanza cautelare e nell'ordine di celere fissazione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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