Ordinanza n. 2657/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00142/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (privato ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La persona fisica ricorrente in primo grado ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare. Il testo non indica l'atto amministrativo oggetto del ricorso principale né espone i motivi specifici dedotti, limitandosi a rilevare che l'appello presenta profili di censura meritevoli di adeguato approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza cautelare del TAR e ha accolto l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata disposta una misura cautelare sostanziale sull'atto amministrativo: il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili mediante la celere definizione del giudizio di merito. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR Sardegna e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale disposizione regolatrice dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nell'ambito della tutela cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'appello cautelare presenta censure che richiedono un approfondimento incompatibile con la sede cautelare, ma le esigenze del ricorrente possono essere tutelate attraverso la rapida definizione del merito, il giudice d'appello può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- L'accoglimento dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta necessariamente la sospensione o altra misura direttamente incidente sull'atto impugnato, potendo consistere nella riforma dell'ordinanza cautelare e nell'ordine di celere fissazione del giudizio di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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