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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10950/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 27/4/2021 che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro la pronuncia del Magistrato di sorveglianza. Il motivo unico dedotto era la violazione degli artt. 69-bis ord. pen. e 127, comma 7, c.p.p., per omessa notifica dell'ordinanza al difensore (di fiducia o d'ufficio), con conseguente nullità e con la doglianza che il termine per la presentazione del reclamo non era ancora decorso essendo i motivi riservati al difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha osservato che il rimedio contro l'ordinanza che decide sull'istanza di liberazione anticipata è il reclamo al tribunale di sorveglianza e non il ricorso per cassazione; inoltre, il ricorso per cassazione proposto dal difensore è stato trasmesso a una casella PEC diversa da quella prevista dalla disciplina vigente (art. 24 d.l. 137/2020 conv. legge 176/2020 e provvedimenti attuativi), e mancava la procura alle liti in allegato, con conseguente inammissibilità. Pur rilevando che la mancata notifica al difensore configura una violazione delle prerogative difensive, la Corte ha ritenuto che tale vizio non potesse essere sanato nella presente sede per l'inammissibilità dell'atto. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69-bis Ord. pen.

    Stabilisce che le ordinanze del magistrato di sorveglianza che decidono sull'istanza di liberazione anticipata sono impugnabili mediante reclamo al tribunale di sorveglianza; la Corte ricorda che non è corretto usare direttamente il ricorso per cassazione contro tali ordinanze.

  • art. 127, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla notifica al difensore; la censura riguardava la mancata comunicazione dell'ordinanza al difensore, ma la Corte ha valutato la questione nel contesto della corretta impugnazione e dei termini procedurali.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di impugnazione in cassazione: il ricorso lamentava la nullità per violazione dei diritti della difesa ai sensi di questa disposizione.

  • art. 24, commi 6-bis e seguenti, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con legge 18/12/2020, n. 176

    Disciplina le modalità di trasmissione telematica degli atti di impugnazione; la Corte ha applicato questa normativa per dichiarare inammissibile il ricorso trasmesso alla PEC non corretta.

  • art. 24, comma 4, D.I. 28/10/2020, n. 137 (provvedimento direttoriale sulle caselle PEC)

    Indica le specifiche caselle PEC cui devono essere indirizzati gli atti; la mancata trasmissione alla casella prevista dall'atto amministrativo ha determinato l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità: la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento di una somma alla cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata per il principio che se non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ciò influisce sulla condanna alle spese; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie non sussistessero elementi di colpa tali da escludere la sanzione pecuniaria.

  • Sez. U, n. 12581 del 1/4/2021 (Diletto)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma l'obbligo di notificare al difensore l'ordinanza che decide sulla liberazione anticipata, poiché il difensore è legittimato a proporre reclamo; la Corte ha richiamato tale principio riconoscendo l'illegittima omissione di notifica.

  • Sez. 4, n. 44103 del 4/11/2021 (Sclifos)

    Giurisprudenza citata per affermare che la disciplina sulle modalità telematiche (art. 24 d.l. 137/2020 conv. legge 176/2020) si applica a tutti gli atti di impugnazione, con conseguenze di inammissibilità se non rispettata.

Massime di principio

  • Le ordinanze del magistrato di sorveglianza che decidono sulla liberazione anticipata si impugnano mediante reclamo al tribunale di sorveglianza e non direttamente con ricorso per cassazione; occorre quindi usare il rimedio corretto.
  • La mancata notifica dell'ordinanza al difensore configura una violazione delle prerogative difensive e può costituire motivo di nullità, ma tale vizio deve essere fatto valere nel giusto procedimento (reclamo) e nel rispetto delle forme processuali.
  • La Cassazione applica rigorosamente le regole telematiche introdotte dal d.l. 137/2020 (conv. legge 176/2020) e dai relativi provvedimenti attuativi: la trasmissione a caselle PEC non previste o l'assenza di procura possono comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Anche in presenza di una violazione procedurale che incide sui diritti della difesa, la parte deve comunque osservare i requisiti formali per instaurare il rapporto processuale; in mancanza, il vizio non sarà necessariamente sanato in sede di legittimità.
  • Per evitare inammissibilità: verificare sempre la casella PEC destinataria indicata dall'ufficio competente, allegare la procura alle liti e, quando l'atto impugnato riguarda provvedimenti penitenziari, preferire il reclamo al tribunale di sorveglianza laddove la normativa lo prevede.

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