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Ordinanza

Ordinanza n. 5589/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento ​- del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) n. 31785 del 22 dicembre 2025 notificato in data 31 dicembre 2025, adottato a conclusione del procedimento “I866-Fonderie”, avviato, inter alia, nei confronti delle ricorrenti, con cui, in maniera illegittima, infondata, contraddittoria e sulla base di presunzioni tutt’altro che gravi, precise e concordanti, AGCM afferma che le ricorrenti avrebbero partecipato ad una presunta intesa segreta unica, complessa e continuata in violazione dell’art. 101, par. 1, TFUE attraverso scambio di informazioni sensibili e il ricorso ai medesimi meccanismi di indicizzazione dei prezzi dal 2004 al 2024, e nella parte in cui ha condannato le Ricorrenti in solido al pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, quantificandola in euro 8.269.363, in violazione dell’art. 15 L. n. 287/1990, della Delibera AGCM n. 31466 del 25 febbraio 2025 e comunque del principio di proporzionalità; - del verbale di adunanza AGCM del 22 dicembre 2025, con cui AGCM ha assunto la decisione di emettere il Provvedimento nei confronti delle Ricorrenti, in relazione al quale è stata formulata istanza di accesso e allo stato non osteso da AGCM, con espressa riserva di produzione in corso di giudizio e formulazione di motivi aggiunti; - degli ampliamenti di istruttoria e proroga del Procedimento disposti con provvedimenti n. 31154 del 3 aprile 2024 e n. 31309 del 30 luglio 2024; - per quanto occorrer possa, del DPR 217/1998 applicabile ratione temporis al Procedimento, nella parte in cui, pur prevedendo che le comunicazioni di avvio di procedimenti sanzionatori debbano indicare la data di conclusione degli stessi, non indica il termine perentorio di conclusione dei procedimenti sanzionatori di AGCM; - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non conosciuto​,

Giustizia amministrativa202603080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso il merito delle censure né la domanda cautelare. Pur prendendo atto della rinuncia alla richiesta di misura cautelare, ha ritenuto opportuno trattare congiuntamente il merito del ricorso insieme agli altri giudizi proposti contro il medesimo provvedimento AGCM n. 31785/2025. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026 per la trattazione del merito. Non vi è stato luogo a provvedere sulle spese della fase.

TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGCM n. 31785 del 22 dicembre 2025, conclusivo del procedimento “I866-Fonderie”, con accertamento di una presunta intesa anticoncorrenziale e irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 8.269.363

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dell’AGCM deducendo l’illegittimità dell’accertamento di una presunta intesa segreta, unica, complessa e continuata, in violazione dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE, asseritamente realizzata mediante scambio di informazioni sensibili e uso di analoghi meccanismi di indicizzazione dei prezzi nel periodo 2004-2024. Sono stati contestati, in particolare, l’insufficienza e l’inattendibilità del quadro probatorio, fondato secondo le ricorrenti su presunzioni non gravi, precise e concordanti, nonché l’illegittimità e la contraddittorietà della motivazione. È stata inoltre censurata la quantificazione della sanzione, ritenuta lesiva dell’art. 15 l. n. 287/1990, della delibera AGCM n. 31466 del 25 febbraio 2025 e del principio di proporzionalità. Le ricorrenti hanno impugnato anche il verbale dell’adunanza AGCM del 22 dicembre 2025, gli atti di ampliamento dell’istruttoria e di proroga del procedimento, nonché, per quanto occorrer potesse, il d.P.R. n. 217/1998, nella parte in cui non avrebbe previsto un termine perentorio di conclusione dei procedimenti sanzionatori dell’AGCM. Hanno inoltre rappresentato di avere presentato un’istanza di accesso al verbale dell’adunanza, non ancora osteso, con riserva di proporre motivi aggiunti.

Norme richiamate

  • art. 101, par. 1, TFUE

    Norma europea indicata dalle ricorrenti quale parametro sostanziale della presunta intesa anticoncorrenziale; il TAR non ne ha ancora valutato l’applicazione nel merito.

  • art. 15 l. n. 287/1990

    Norma richiamata dalle ricorrenti in relazione alla sanzione amministrativa pecuniaria; il TAR non ha ancora deciso sulla legittimità della quantificazione.

  • d.P.R. n. 217/1998

    Regolamento indicato dalle ricorrenti con riguardo alla disciplina del procedimento sanzionatorio AGCM e alla dedotta assenza di un termine perentorio di conclusione; questione non esaminata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarieDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo

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