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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21863/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa al saldo IRAP 2008, emessa a seguito di controllo automatizzato e avviso bonario, sostenendo di avere comunque assolto il debito tributario mediante un versamento eseguito successivamente ma erroneamente imputato, nel modello F24, a un diverso codice tributo; chiedeva quindi la correzione dell’imputazione del pagamento in modo da riferirlo all’IRAP. Dopo un primo accoglimento parziale in CTP, la CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia e ha confermato integralmente la cartella. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR 322/1988, invocando l’emendabilità della dichiarazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto con gli atti; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe deciso su una questione nuova rispetto all’appello dell’Ufficio; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2730 c.c., per avere negato valore confessori o alla dichiarazione resa in udienza dal funzionario dell’Agenzia, che secondo la ricorrente avrebbe implicato il riconoscimento dell’avvenuta definizione della pretesa.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto infondato il richiamo ai principi di emendabilità della dichiarazione fiscale, perché nel caso non era in discussione una dichiarazione integrativa o corretta, bensì una tardiva richiesta di rettifica dell’imputazione di un pagamento già eseguito e allocato dal sistema su un diverso tributo. Ha escluso la nullità per motivazione apparente e la violazione del divieto di nova in appello, rilevando che l’Ufficio aveva sempre contestato, sin dal primo grado, l’avvenuto pagamento dell’IRAP e che, nel processo tributario, le mere difese e la contestazione dei fatti costitutivi del credito possono essere sviluppate anche in appello. Quanto al quarto motivo, ha affermato che la dichiarazione del funzionario dell’Agenzia in udienza non aveva valore di confessione, era comunque ambigua e non equivaleva a rinuncia alla pretesa; si trattava, al più, di elemento indiziario liberamente valutabile. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR 322/1988

    I principi di emendabilità della dichiarazione fiscale non si applicano alla mera richiesta di rettifica dell’imputazione di un pagamento eseguito e già acquisito dal sistema con diverso codice tributo.

  • art. 36-bis DPR 600/1973

    Il ruolo era stato formato a seguito di controllo automatizzato e mancato versamento risultante dalla procedura.

  • art. 36 n. 4 D.Lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria non è apparsa meramente apparente perché affrontava il punto decisivo della mancata prova del pagamento e della tardività della richiesta di correzione.

  • art. 61 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria e dei vizi dedotti in cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il requisito motivazionale della sentenza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure sono state ricondotte ai vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e, per la valutazione delle prove, ai limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso ultrapetizione perché la CTR si è pronunciata entro il perimetro della contestazione sull’esistenza del pagamento dell’IRAP.

  • art. 57 D.Lgs. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere difese e la contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è ammissibile solo se si contesta l’uso di una regola legale di prova o l’attribuzione di un valore probatorio diverso da quello previsto; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2730 c.c.

    La dichiarazione del funzionario dell’Agenzia non è stata ritenuta confessione, ma mera affermazione ambigua e valutabile al più come indizio.

  • art. 2729 c.c.

    Le dichiarazioni del difensore/funzionario possono semmai valere come elementi indiziari, non come prova legale confessoria.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    Richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello non impedisce all’Amministrazione finanziaria di sviluppare mere difese o di contestare in ogni fase i fatti costitutivi della pretesa del contribuente; il divieto riguarda solo le eccezioni in senso stretto.
  • La richiesta di rettificare l’imputazione di un versamento non equivale alla correzione di una dichiarazione fiscale: i principi di emendabilità della dichiarazione non sono automaticamente applicabili alla diversa fattispecie dell’errata allocazione di un pagamento già effettuato.
  • Per configurare una violazione dell’art. 115 o 116 c.p.c. in cassazione non basta contestare la valutazione del materiale probatorio; occorre denunciare l’uso di prove non introdotte dalle parti o l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento.
  • Le dichiarazioni rese in udienza dal difensore o funzionario dell’Amministrazione, se ambigue e non accompagnate da una chiara rinuncia alla pretesa, non integrano confessione e possono al più essere valutate come indizi.
  • La motivazione non è apparente quando la sentenza di merito affronta il nucleo decisivo della controversia e dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni per cui ritiene non provato il pagamento o tardiva/inidonea la richiesta di correzione dell’imputazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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