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Sentenza

Sentenza n. 14239/2026 - Roma, Sezione 2B

A) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: della determinazione dirigenziale n. CQ/728/2024 del 02.05.2024, prot. CQ/52709/2024 del 02.05.2024 notificata in data 15.06.2024 ed ogni altro atto presupposto e conseguente, dipendente e connesso ed in particolare della citata d.d. n. 669 del 30.05.2016 con cui è stata rigettata la istanza di condono; B) per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subito dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202407289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di demolizione dell’ampliamento abusivo di un terrazzo, adottata dopo l’annullamento del precedente diniego di condono

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già proprietaria e responsabile dell’abuso edilizio, aveva impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva ingiunto la demolizione dell’ampliamento abusivo del terrazzo, deducendone la nullità per violazione o elusione del giudicato e, in subordine, l’illegittimità e l’annullabilità, oltre al risarcimento del danno. La vicenda traeva origine dal precedente rigetto dell’istanza di condono edilizio, annullato dal TAR per omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Nel frattempo, il nuovo proprietario dell’immobile aveva ottenuto il rigetto di un autonomo ricorso contro il medesimo diniego di condono; in esecuzione dell’ingiunzione di demolizione, aveva inoltre rimosso l’abuso e ripristinato lo stato dei luoghi. Roma Capitale ha quindi eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, mentre la ricorrente ha sostenuto la permanenza dell’interesse, anche ai fini della domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, sia la domanda di nullità sia quella di annullabilità dell’ingiunzione di demolizione. L’abuso era stato infatti demolito dal controinteressato, con ripristino dello status quo ante e archiviazione della pratica edilizia, sicché l’eventuale annullamento dell’atto non avrebbe procurato alla ricorrente alcuna utilità concreta. Il Collegio ha tuttavia esaminato l’invalidità dell’atto nei limiti necessari alla decisione sulla domanda risarcitoria. Tale domanda è stata rigettata perché la ricorrente non ha provato la spettanza del bene della vita, ossia il conseguimento del condono. Secondo il TAR, l’annullamento del precedente diniego era dipeso esclusivamente dalla violazione di una norma procedimentale, e non sostanziale; inoltre, con riferimento al medesimo immobile, l’Amministrazione aveva comunque concluso il procedimento di condono respingendo l’istanza, con esito confermato dal TAR. Mancava quindi la prova che la riedizione del potere avrebbe condotto al rilascio del condono. La ricorrente non aveva neppure allegato e provato specifiche voci di danno-conseguenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione dell’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto ha determinato l’annullamento del precedente diniego di condono per vizio procedimentale, senza dimostrare l’effettiva spettanza del bene della vita richiesto.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria per lesione di interesse legittimo pretensivo richiede la prova della spettanza del bene della vita e delle conseguenti voci di danno.

  • L. 326/2003

    Costituisce la disciplina in base alla quale era stata presentata l’istanza di condono edilizio per l’ampliamento abusivo.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l’abuso edilizio oggetto di un ordine di demolizione viene integralmente rimosso e viene ripristinato lo stato dei luoghi, la domanda di annullamento o di declaratoria di nullità dell’ordine diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se l’eventuale pronuncia favorevole non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta.
  • La domanda risarcitoria connessa alla lesione di un interesse legittimo pretensivo richiede la prova che, in assenza dell’atto invalido, il privato avrebbe conseguito il bene della vita richiesto; la sola illegittimità procedimentale dell’atto non dimostra tale spettanza.
  • Quando l’annullamento di un diniego amministrativo è fondato esclusivamente sulla violazione di una norma procedimentale, il risarcimento non può essere riconosciuto se gli elementi disponibili dimostrano che, nella riedizione del potere, l’Amministrazione avrebbe comunque adottato un provvedimento negativo.
  • Il rigetto della domanda risarcitoria richiede non solo la prova della spettanza del bene della vita, ma anche l’allegazione e la prova delle specifiche conseguenze dannose causalmente riconducibili alla condotta amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleRisarcimento del danno da attività amministrativaEffetto conformativo e riedizione del potere

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