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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30697/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trieste del 04/11/2021 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche per equivalente) relativo ai profitti dei reati di dichiarazione fraudolenta finalizzata all'evasione dell'IRES per gli anni 2016-2019 e di traffico illecito di rifiuti. Il Procuratore censurava il Tribunale per non aver tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese da più indagati, sostenendo che l'ordinanza fosse affetta da deficit logico e sostanziale per il mancato apprezzamento delle confessioni e per non aver valorizzato correttamente la motivazione del G.I.P.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la correttezza dell'operato del Tribunale di riesame che aveva annullato il decreto di sequestro ritenendo inesistente o meramente apparente la motivazione del G.I.P. principale fondamento del sequestro. La Corte ha richiamato i principi consolidati: il sindacato di legittimità sul sequestro in Cassazione è limitato alle violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali; il giudice del riesame deve compiere un'autonoma valutazione degli elementi che fondano il sequestro e degli elementi difensivi (capace di non essere supplita con mero rinvio ad atti valutativi della P.G.); la motivazione può essere desunta per relationem solo quando gli atti richiamati siano essenzialmente descrittivi. Nel caso concreto il decreto del G.I.P. era costituito da una trasposizione integrale dell'informativa e da affermazioni generiche senza valutazione autonoma riferita agli odierni indagati, sicché il riesame non poteva integrare la motivazione: il ricorso del P.M. non ha efficacemente confutato questo rilievo preliminare.

Norme richiamate

  • artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata come base per la confisca dei profitti derivanti da reati fiscali (dichiarazione fraudolenta finalizzata all'evasione dell'IRES). La Corte non ha valutato nel merito la quantificazione del profitto perché ha ritenuto preliminarmente carente la motivazione del provvedimento che disponeva il sequestro.

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Richiamato come fondamento per la confisca anche per equivalente dei profitti dei reati (in particolare traffico illecito di rifiuti). Anche qui la valutazione nel merito è stata assorbita dal vizio motivazionale del decreto impugnato.

  • art. 309 cod. proc. pen., comma nono (richiamato)

    Norma richiamata rispetto ai poteri del tribunale del riesame: il tribunale può annullare il provvedimento se la motivazione manca o non contiene un'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento; principio esteso al procedimento di riesame per sequestro tramite rinvio dell'art. 324.

  • art. 324 cod. proc. pen., comma settimo (richiamato)

    Rinvio alle disposizioni sul riesame contenute in art. 309: stabilisce la compatibilità e i limiti dell'applicazione delle regole sul riesame ai provvedimenti cautelari reali e al sequestro probatorio.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il sindacato in Cassazione sulle motivazioni: non tutto il vizio di illogicità rientra nel controllo di legittimità, ma possono essere dedotte le carenze motivazionali radicali che rendono il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso principalmente per violazioni di legge o vizi motivazionali tanto gravi da rendere la motivazione inesistente o incomprensibile; l'illogicità non sempre è sufficiente.
  • Il tribunale del riesame deve svolgere un’autonoma valutazione degli elementi che fondano il sequestro e di quelli offerti dalla difesa; se nel provvedimento originario manca tale valutazione, il riesame non può completamente supplirla mediante mero richiamo agli atti.
  • La motivazione per relationem è ammessa solo quando gli atti richiamati siano essenzialmente descrittivi: non è ammissibile invocare altri atti contenenti valutazioni complesse della P.G. come sostitutivi della motivazione giudiziale.
  • Le dichiarazioni confessorie o altri elementi probatori non sono automaticamente decisivi se non risultano espressamente valutati nel provvedimento che adotta la misura: il giudice deve esplicitare il nesso tra prove e posizioni soggettive.
  • Quando la motivazione del provvedimento cautelare appare semplicemente una trasposizione di documenti investigativi senza analisi critica, vi è concreto rischio di annullamento in sede di riesame e la relativa impugnazione in Cassazione può risultare inammissibile.

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