Sentenza n. 1490/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1436/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.03.2024, e notificata il 17.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1436/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1436/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovata la sussistenza del giudicato e la sua notificazione il 17 aprile 2024, nonché rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l’Amministrazione non ha contestato la mancata esecuzione e l’an e il quantum del credito erano incontestati, il Tribunale ha ordinato al Ministero di ottemperare entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi 1.500 euro, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale non comporta compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire per l’ottemperanza del giudicato e l’esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo giudiziale.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell’ordinare l’esecuzione del giudicato e nel nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto della sentenza civile da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto nel rispetto del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione della copia asseverata del titolo giudiziale, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo consente di verificare i presupposti formali dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando l’Amministrazione non contesta l’inadempimento allegato dal ricorrente e non fornisce indicazioni sull’esecuzione, il giudice può ritenere incontestata la mancata esecuzione del giudicato.
- Accertata l’inottemperanza e determinati l’an e il quantum della prestazione dovuta, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di eseguire specificamente il giudicato entro un termine assegnato, indicando le modalità concrete dell’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, precisandone poteri, termine di intervento e facoltà di delega.
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