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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32361/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il diniego di retrodatazione della decorrenza del termine di fase della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p.; il ricorrente contestava che la questione della retrodatazione non fosse stata definitivamente decisa nelle fasi precedenti e sosteneva che, alla luce della conoscenza da parte dell'organo inquirente di contestazioni relative a distinti procedimenti e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, doveva essere valutata la retrodatazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata (02/05/2024) che aveva dichiarato l'appello inammissibile per preclusione, e ha rinviato al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sul merito dell'appello cautelare. La Corte ha motivato che nelle fasi precedenti non si era formato un giudicato sulla questione sostanziale della retrodatazione (era stata soltanto rilevata una temporanea mancanza di interesse) e che il decorso del tempo ha reso rilevante nuovamente la prospettazione della retrodatazione.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    La norma disciplina la retrodatazione della decorrenza del termine di fase della custodia cautelare; la Corte rileva che la valutazione dei presupposti per la retrodatazione non era stata definitivamente decidenda nelle fasi precedenti e deve essere esaminata nel merito dal giudice del rinvio

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Indica la competenza per il riesame/rinvio; la Corte rinvia al Tribunale di Napoli, competente per il nuovo giudizio

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022

    Riferimenti procedurali relativi al trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti per specifiche disposizioni di proroga/gestione processuale; usati per motivare la trattazione senza parti

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Librato, Rahulia)

    Rilevata nella querelle come orientamento da considerare: in presenza di connessione o di consapevolezza dell'organo inquirente al momento della prima ordinanza, il quadro indiziario e la retrodatazione devono essere valutati in relazione a tali fattori

Massime di principio

  • Se in una fase precedente il giudice ha pronunciato solo sulla mancata documentazione di un "interesse" attuale e non sui presupposti sostanziali della retrodatazione, non si forma giudicato sulla questione di merito; quindi la questione può essere nuovamente valutata se le circostanze cambiano (es. decorso del tempo che rende rilevante la retrodatazione).
  • La declaratoria di inammissibilità di un appello per preclusione è impropria se si fonda su una presunta preclusione quando nelle fasi passate non è stato deciso il merito della materia dedotta; il giudice d'appello deve verificare se il tema sia realmente precluso per giudicato o se invece richieda un esame di merito.
  • Nel valutare la richiesta di retrodatazione ai sensi dell'art. 297 c.p.p. occorre verificare se i presupposti sostanziali sono stati già decisi con giudicato; in assenza di giudicato, deve essere esaminato il quadro indiziario effettivo e la situazione al momento della prima misura.
  • Quando vi sono procedimenti separati con contestazioni simili o sovrapposte, va valutata la connessione e la conoscenza dell'organo inquirente al momento della prima ordinanza; se la separazione è dipesa da scelta del P.M. o se l'ufficio aveva già contezza delle contestazioni, ciò può incidere sulla valutazione della decorrenza del termine.
  • Per far valere la retrodatazione è importante documentare concretamente l'interesse attuale del ricorrente e i fatti che rendono rilevante la retrodatazione (es. durata già trascorsa sotto custodia cautelare), perché la mancanza di documentazione può portare a inammissibilità nelle fasi impugnatorie.

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