Cassazione Penale, Sentenza n. 32361/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il diniego di retrodatazione della decorrenza del termine di fase della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p.; il ricorrente contestava che la questione della retrodatazione non fosse stata definitivamente decisa nelle fasi precedenti e sosteneva che, alla luce della conoscenza da parte dell'organo inquirente di contestazioni relative a distinti procedimenti e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, doveva essere valutata la retrodatazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata (02/05/2024) che aveva dichiarato l'appello inammissibile per preclusione, e ha rinviato al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sul merito dell'appello cautelare. La Corte ha motivato che nelle fasi precedenti non si era formato un giudicato sulla questione sostanziale della retrodatazione (era stata soltanto rilevata una temporanea mancanza di interesse) e che il decorso del tempo ha reso rilevante nuovamente la prospettazione della retrodatazione.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
La norma disciplina la retrodatazione della decorrenza del termine di fase della custodia cautelare; la Corte rileva che la valutazione dei presupposti per la retrodatazione non era stata definitivamente decidenda nelle fasi precedenti e deve essere esaminata nel merito dal giudice del rinvio
art. 309, comma 7, c.p.p.
Indica la competenza per il riesame/rinvio; la Corte rinvia al Tribunale di Napoli, competente per il nuovo giudizio
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022
Riferimenti procedurali relativi al trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti per specifiche disposizioni di proroga/gestione processuale; usati per motivare la trattazione senza parti
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Librato, Rahulia)
Rilevata nella querelle come orientamento da considerare: in presenza di connessione o di consapevolezza dell'organo inquirente al momento della prima ordinanza, il quadro indiziario e la retrodatazione devono essere valutati in relazione a tali fattori
Massime di principio
- Se in una fase precedente il giudice ha pronunciato solo sulla mancata documentazione di un "interesse" attuale e non sui presupposti sostanziali della retrodatazione, non si forma giudicato sulla questione di merito; quindi la questione può essere nuovamente valutata se le circostanze cambiano (es. decorso del tempo che rende rilevante la retrodatazione).
- La declaratoria di inammissibilità di un appello per preclusione è impropria se si fonda su una presunta preclusione quando nelle fasi passate non è stato deciso il merito della materia dedotta; il giudice d'appello deve verificare se il tema sia realmente precluso per giudicato o se invece richieda un esame di merito.
- Nel valutare la richiesta di retrodatazione ai sensi dell'art. 297 c.p.p. occorre verificare se i presupposti sostanziali sono stati già decisi con giudicato; in assenza di giudicato, deve essere esaminato il quadro indiziario effettivo e la situazione al momento della prima misura.
- Quando vi sono procedimenti separati con contestazioni simili o sovrapposte, va valutata la connessione e la conoscenza dell'organo inquirente al momento della prima ordinanza; se la separazione è dipesa da scelta del P.M. o se l'ufficio aveva già contezza delle contestazioni, ciò può incidere sulla valutazione della decorrenza del termine.
- Per far valere la retrodatazione è importante documentare concretamente l'interesse attuale del ricorrente e i fatti che rendono rilevante la retrodatazione (es. durata già trascorsa sotto custodia cautelare), perché la mancanza di documentazione può portare a inammissibilità nelle fasi impugnatorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32247/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32249/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32250/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32251/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32253/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32254/2024 del 08/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →