Sentenza n. 164/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un deposito agricolo sulla particella fondiaria 149, fondato sulla mancata dimostrazione della disponibilità di almeno 20.000 mq di terreno
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola)
Prevale il privato
La controversia
Il titolare di un’azienda agricola ha impugnato il diniego comunale del 28 gennaio 2026, nonché gli atti endoprocedimentali e il preavviso di rigetto. Il progetto riguardava un deposito agricolo da realizzare sulla particella fondiaria 149, interamente nella zona E2, area agricola di pregio; la Sottocommissione provinciale per il paesaggio aveva già ritenuto congruo l’intervento sotto il profilo agronomico e paesaggistico. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione delle norme urbanistiche provinciali e comunali: l’art. 59 delle NTA del PRG, relativo alla zona E2, rinvia soltanto ai parametri dell’art. 60, comma 3, lettera b), e non anche al requisito di almeno 20.000 mq previsto dal comma 5 dello stesso articolo per le zone E3/E4. Il secondo motivo denunciava travisamento, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, carenza di motivazione e d’istruttoria, sostenendo che il Comune non avesse adeguatamente risposto alle osservazioni e avesse esteso indebitamente alla zona E2 una disposizione riferita alla zona E3; veniva richiamato anche il giudizio favorevole della Sottocommissione provinciale. Il terzo motivo lamentava la violazione del termine procedimentale di 60 giorni previsto dalla legge provinciale. In replica, il ricorrente contestava inoltre l’integrazione postuma della motivazione mediante richiami a elementi e norme non posti a fondamento del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il diniego. Ha accertato che l’intervento ricade interamente in zona E2, circostanza non contestata dal Comune, e che la ragione ostativa indicata negli atti era esclusivamente la mancata dimostrazione della disponibilità di almeno 20.000 mq, in applicazione dell’art. 60, comma 5, delle NTA comunali. L’art. 59, che disciplina la zona E2, rinvia espressamente soltanto ai parametri dell’art. 60, comma 3, lettera b); il rinvio non può essere esteso al comma 5, che costituisce una disposizione particolare della zona E3 e menziona le sole aree agricole di interesse primario o secondario, escludendo quindi la zona E2. Neppure le norme provinciali richiamate stabiliscono una superficie minima aziendale: la disciplina comunale opera nei limiti e secondo i rinvii espressamente stabiliti dalle NTA. Il giudice ha inoltre rilevato che i richiami a ulteriori ragioni ostative e a norme non indicate nel diniego avrebbero integrato una motivazione postuma non ammissibile. Gli altri motivi sono stati assorbiti, non decisi nel merito. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 59 NTA del PRG del Comune di Nago-Torbole
La singola norma di zona - art. 59 - rimanda esclusivamente ed inequivocabilmente al solo art. 60, comma 3, lett. b) “Interventi consentiti”.
Per gli interventi in zona E2, l’art. 59 richiama soltanto i parametri dell’art. 60, comma 3, lettera b), e non estende l’applicazione del requisito dimensionale previsto da altre disposizioni.
art. 60, comma 5, NTA del PRG del Comune di Nago-Torbole
Mentre il comma 5 - “norme particolari” dell’art. 60, non può che riferirsi alla norma di zona (“E3”) nel quale esso è inserito e per cui la disposizione particolare è dettata, posto altresì che non vi è alcun cenno a che tale norma particolare appunto possa essere estesa anche ad altre fattispecie.
Il requisito della disponibilità di almeno 20.000 mq è una disposizione particolare riferita alle zone per le quali è dettata, non applicabile alla zona E2 in assenza di un rinvio espresso.
art. 57, comma 4, NTA del PRG del Comune di Nago-Torbole
Per quanto qui di interesse, non può essere ammissibile un ragionamento che porti a sostenere che la specifica zona in questione (la “E2”) possa essere normata da altre generiche previsioni che non siano espressamente richiamate dal suo articolo di riferimento (art. 59), e ciò in spregio a quanto proprio disposto dall’art. 57, c. 4, “aree agricole generalità” che fa salve “le eventuali limitazioni previste dalle singole norme di zona”.
La disciplina generale delle aree agricole fa salve le limitazioni stabilite dalle singole norme di zona; pertanto, per estendere a una zona una regola dettata per un’altra occorre un rinvio espresso.
art. 37, comma 9, NTA del PUP
Ciò non è, per il chiaro disposto delle NTA del PRG, il quale ultimo, proprio in virtù degli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, può fissare “i parametri dell’urbanizzazione e dell’edificazione nelle aree agricole e definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica” (art. 37, c. 9, NTA PUP),
La pianificazione comunale può stabilire i parametri di urbanizzazione ed edificazione nelle aree agricole, ma i requisiti concretamente applicabili vanno individuati nella disciplina comunale pertinente alla specifica zona.
art. 38, commi 4 e 5, NTA del PUP
Nel caso di specie proprio la “Sottocommissione CUP” ha verificato la sussistenza dei presupposti agronomici per l’intervento richiesto.
La verifica provinciale dei presupposti agronomici per l’intervento in area agricola di pregio era stata svolta; tali disposizioni non fissano, secondo la sentenza, una superficie minima di terreni da possedere.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Sul punto l’Amministrazione resistente non ha contraddetto, né sollevato obiezione alcuna e ciò a valere anche ex art. 64, c. 2, c.p.a..
La collocazione dell’intervento nella porzione della particella ricadente interamente in zona E2 è stata considerata non contestata dall’amministrazione.
Massime di principio
- Quando la norma urbanistica riferita a una specifica zona rinvia espressamente soltanto a determinati parametri di un’altra disposizione, il rinvio non può essere esteso a ulteriori commi della disposizione richiamata in assenza di un’esplicita previsione.
- Una disposizione particolare che impone una superficie minima aziendale per gli interventi edilizi in determinate zone agricole non si applica a una diversa zona agricola per la quale la disciplina urbanistica contiene un rinvio circoscritto ad altri parametri; rilevano il testo del rinvio e l’ambito territoriale cui la disposizione particolare si riferisce.
- Le norme provinciali che affidano agli strumenti urbanistici comunali la definizione dei parametri edilizi nelle aree agricole non introducono, da sole, un requisito dimensionale minimo dell’azienda agricola: tale requisito deve risultare dalla disciplina comunale applicabile alla specifica zona.
- La legittimità del diniego va valutata sulla base delle ragioni ostative effettivamente espresse nell’atto; l’amministrazione non può sostenerlo in giudizio mediante motivazioni postume o richiami a presupposti non indicati come fondamento della decisione.
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