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Ordinanza

Ordinanza n. 903/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. Del Verbale n. 7 del 19.01.2026 (seduta riservata), nella parte in cui la Commissione Giudicatrice ha ritenuto non valido il certificato di parità di genere prodotto dalla Ricorrente, procedendo alla decurtazione di 5 punti dall'offerta tecnica e alla conseguente rimodulazione della graduatoria; 2. Del Verbale n. 8 del 20.01.2026 (seduta pubblica), con il quale la Commissione Giudicatrice ha confermato la riparametrazione dei punteggi effettuata in seduta riservata, ufficializzato la nuova graduatoria definitiva (che vede la ricorrente scivolare al secondo posto) e formulato la proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata Klas Services s.r.; 3. Del Provvedimento di approvazione della graduatoria finale e di aggiudicazione dell'appalto in favore della controinteressata Klas Services s.r.l., disposta sulla base della graduatoria riformulata nel Verbale n. 7; 4. Del Verbale n. 6 del 07.01.2026 e del Verbale n. 5 del 05.01.2026, nella parte in cui la Commissione ha messo in dubbio la validità della certificazione UNI PdR 125:2022 presentata dalla ricorrente, richiedendo chiarimenti e subordinando l'attribuzione del punteggio a specifici accreditamenti; 5. Di tutti i verbali di gara precedenti (n. 1, 2, 3, 4) nella parte in cui non si consolidano con l'attribuzione originaria del punteggio massimo alla Ricorrente; 6. Del Bando e del Disciplinare di gara, nonché dei Chiarimenti (FAQ n. 2), ove interpretati nel senso di escludere certificazioni equivalenti rilasciate da organismi europei (BQC) o di imporre requisiti di accreditamento non previsti dalla normativa comunitaria per l'attribuzione del punteggio premiale; 7. delle FAQ se ed in quanto lesino nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale. NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA Del contratto di appalto eventualmente stipulato medio tempore e per il conseguente subentro della ricorrente nell'aggiudicazione e nell'esecuzione del servizio. di ogni altro atto propedeutico o connesso a quelli impugnati e che ledono gli interessi della ricorrente, ivi compreso disciplinare, capitolato speciale e bando nella parte in cui imporrebbe la esclusione della attuale ricorrente; NONCHE' PER LA DECLARATORIA Di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e l'eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara e con espressa RICHIESTA Della ricorrente di conseguire l'ammissione alla procedura di Gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile, eventualmente, all'immediata stipula del contratto - subentrando, quindi, in luogo di una eventuale aggiudicataria - e all'immediato avvio dei servizi messi a gara. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NEW FOOD SOC. COOP. A.R.L. il 10\3\2026 : aggiudicazione definitiva

Giustizia amministrativa202601139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dell'appalto e atti di gara con cui è stato negato alla ricorrente il punteggio premiale per la certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato i verbali di gara, la graduatoria riformulata, l'aggiudicazione in favore della controinteressata e, con motivi aggiunti, l'aggiudicazione definitiva. La Commissione giudicatrice aveva ritenuto non valido il certificato di parità di genere prodotto dalla ricorrente, decurtando cinque punti dall'offerta tecnica e determinandone lo scivolamento al secondo posto. Sono stati dedotti vizi concernenti il mancato riconoscimento della certificazione UNI/PdR 125:2022, l'erronea subordinazione del punteggio a specifici requisiti di accreditamento, nonché l'interpretazione del bando, del disciplinare e dei chiarimenti in senso preclusivo rispetto a certificazioni equivalenti rilasciate da organismi europei o accreditate da organismi nazionali diversi da quello riferibile alla sede dell'organismo di valutazione.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha ritenuto sussistente un fumus boni iuris, osservando che non è in linea di principio escluso che l'accreditamento relativo alla UNI/PdR 125:2022 possa essere assicurato anche da organismi nazionali di accreditamento diversi da quello riferibile alla sede dell'organismo di valutazione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2008. Tale questione costituiva la sola ragione del mancato riconoscimento del maggior punteggio alla ricorrente. Il Collegio ha inoltre rilevato che bando e chiarimenti si limitavano a richiamare la disciplina applicabile, avente efficacia autoapplicativa. La domanda cautelare è stata quindi accolta, con sospensione dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione e fissazione dell'udienza di merito al 5 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 7, par. 1, Regolamento (CE) n. 765/2008

    In sede cautelare, il giudice ha ritenuto non escluso che l'accreditamento possa essere rilasciato da organismi nazionali di accreditamento diversi da quello riferibile alla sede dell'organismo di valutazione, purché relativo alla UNI/PdR 125:2022.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale, accolta con sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione.

  • artt. 121 e ss. c.p.a.

    Richiamati nella domanda della ricorrente per ottenere, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro; l'ordinanza non decide tali domande nel merito.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, il mancato riconoscimento di un punteggio premiale fondato su una certificazione UNI/PdR 125:2022 non può essere giustificato, in linea di principio, dalla sola circostanza che l'accreditamento provenga da un organismo nazionale diverso da quello riferibile alla sede dell'organismo di valutazione, purché l'accreditamento riguardi la medesima prassi di riferimento.
  • Quando la legge di gara e i relativi chiarimenti richiamano una disciplina normativa autoapplicativa, la stazione appaltante deve applicarla senza introdurre ulteriori requisiti di accreditamento non previsti dalla disciplina richiamata.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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