Cassazione Civile, Ordinanza n. 30777/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un prestatore per il corrispettivo di lavori edili eseguiti per una società. La società propose opposizione deducendo vizi dell'opera; il Tribunale rigettò l'opposizione, ma la Corte d'appello, accogliendo parzialmente il gravame della società, ridusse il credito riconosciuto al prestatore. In cassazione il prestatore dedusse, con il primo motivo, violazione di norme sostanziali e processuali sostenendo che i vizi dell'opera dipendevano dalle direttive del direttore dei lavori, che egli era stato qualificato in primo grado come 'nudus minister', che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto nuova tale allegazione e che la riduzione del prezzo era stata tardivamente introdotta. Con il secondo motivo denunciò nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, poiché la Corte territoriale aveva ridotto la somma ingiunta senza spiegare i calcoli che conducevano dall'importo originario a quello finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondate le censure sulla pretesa novità della questione e sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., perché l'obbligo del prestatore d'opera è quello di fornire un opus a regola d'arte e il rifiuto di eseguire un'opera viziata è una conseguenza doverosa di tale obbligo. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione solo apparente sulla quantificazione del credito, limitandosi a un'operazione aritmetica priva di spiegazione del percorso argomentativo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Trieste, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1675 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, in tema di disciplina del contratto d'opera/appalto, ma non decisivo nella motivazione della Corte di cassazione
art. 1667 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi dell'opera; la Corte ribadisce il dovere di eseguire l'opera a regola d'arte
art. 1176 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte valorizza l'ordinaria diligenza e il principio di buonafede nell'esecuzione dell'opera
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude il vizio di ultrapetizione o pronuncia su questione nuova, osservando che la contestazione dell'opera viziata era già stata posta sin dall'inizio
art. 345 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la novità di questioni in appello, ma la Corte non ne ravvisa la violazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza di un adeguato percorso motivazionale integra nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di nullità denunciato per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato per l'interpretazione della riformulazione del vizio motivazionale alla luce dei canoni ermeneutici
art. 2697 c.c.
evocato indirettamente nel richiamo all'onere della prova, ma non oggetto di autonoma decisione
art. 21421/2004
Sez. 2, n. 21421, 11/11/2004
precedente richiamato per affermare che il prestatore d'opera deve eseguire l'opus a regola d'arte e compiere le attività necessarie secondo buona fede e ordinaria diligenza
S.U. n. 22232/2016
richiamata per definire la motivazione apparente come anomalia rilevante in cassazione
S.U. n. 8053/2014
richiamata per il principio del 'minimo costituzionale' del sindacato sulla motivazione
S.U. n. 8054/2014
richiamata insieme a S.U. 8053/2014 sul limite del controllo di legittimità della motivazione
Sez. 6, n. 13977/2019
richiamata per ribadire che la motivazione apparente è quella che non rende percepibile il fondamento della decisione
Sez. 6-2, ord. n. 21257/2014
richiamata per escludere la rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione
Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020
richiamate per il principio secondo cui il giudice deve indicare gli elementi del proprio convincimento e non può limitarsi a una motivazione meramente assertiva
Massime di principio
- Nel contratto d'opera, il prestatore deve consegnare un risultato conforme alla regola dell'arte e agli accordi intervenuti; salvo pattuizioni dettagliate e complete, è tenuto anche a porre in essere tutte le attività tecnicamente necessarie secondo buona fede e ordinaria diligenza per conseguire il risultato voluto.
- Il prestatore d'opera non può invocare come esimente il fatto di avere eseguito istruzioni del committente o di terzi se ciò conduce consapevolmente alla consegna di un'opera viziata, poiché il dovere primario resta quello di eseguire un opus corretto.
- Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la questione della non conformità dell'opera e della conseguente riduzione del compenso sia già stata introdotta nel giudizio di merito sin dall'inizio, anche se poi viene sviluppata in modo diverso nei gradi successivi.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando sia graficamente presente ma non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, limitandosi a enunciazioni apodittiche o a meri calcoli privi di spiegazione.
- Nel giudizio di legittimità è censurabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Quando il giudice riduce una somma liquidata o ingiunta, deve esporre in modo intelligibile i criteri e i passaggi che conducono al nuovo importo, perché la mera operazione aritmetica non basta a soddisfare l'obbligo di motivazione.
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