Cassazione Penale, Sentenza n. 49332/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva che le esigenze cautelari si erano affievolite per la sua condotta collaborativa in detenzione e che non era stata valutata l'adeguatezza degli arresti domiciliari come misura alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il Giudice per le indagini preliminari di Torino, con ordinanza del 9 settembre 2022, aveva revocato la misura cautelare (l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), con conseguente venire meno dell'interesse del ricorrente al prosieguo del gravame. Non è stata pronunciata decisione sul merito delle censure e sono precluse pronunce in ordine alle spese e alle ammende.
Norme richiamate
art. 591, lett. a), cod. proc. pen.
La sopravvenuta cessazione dell'interesse (per revoca della misura cautelare) determina l'inammissibilità del ricorso perché manca l'interesse ad ottenere la pronuncia sought; la norma è stata applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 310, cod. proc. pen.
Base normativa dell'appello ex art. 310 contro le ordinanze in materia cautelare: l'appello è stato proposto ex art. 310, ma poi è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 319 e art. 321, cod. pen.
Norme sostanziali indicate come quadro dei reati contestati al ricorrente (corruzione e falsità per induzione); utili per comprendere la gravità delle esigenze cautelari originarie, ma la pronuncia di cassazione non si è pronunciata sul loro accertamento.
Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino del 9/09/2022
Atto giurisdizionale intervenuto nel processo che ha revocato la misura cautelare (obbligo di presentazione): tale provvedimento è la causa sopravvenuta che ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente al gravame, determinando l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta cessazione o revoca della misura cautelare impugnata fa venire meno l'interesse al ricorso e può determinare l'inammissibilità per carenza di interesse; prima di procedere in Cassazione verificare sempre lo stato delle misure cautelari.
- Se la controversia diventa priva di oggetto per eventi sopravvenuti indipendenti dal ricorrente (es. revoca o modifica della misura), il giudice non entra nel merito delle censure e non decide su spese/ammende.
- Quando si pretende l'attenuazione delle esigenze cautelari per collaborazione o condotta positiva, è strategico chiedere tempestivamente la modifica della misura al GIP o al tribunale competente: se la misura viene effettivamente modificata, il ricorso di impugnazione può diventare privo di interesse.
- Nel valutare la possibilità di sostituire la custodia in carcere con misure meno afflittive (arresti domiciliari, obblighi), il giudice deve comunque valutare l'attualità e concretezza delle esigenze di tutela; tuttavia, la pronuncia sulla correttezza di tale valutazione può essere resa solo se il motivo del ricorso mantiene un oggetto attuale.
- Chi impugna provvedimenti cautelari deve monitorare e comunicare tempestivamente ogni provvedimento intervenuto nel processo che possa incidere sull'interesse al ricorso, per evitare dichiarazioni di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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