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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24721/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato la conferma della condanna pecuniaria disposta in primo grado per la responsabilità amministrativa ex d.lgs. n.231/2001, deducendo cinque motivi: 1) mancata acquisizione del fascicolo delle indagini preliminari relative al reato presupposto; 2) travisamento dei fatti e delle prove e insufficienza probatoria del reato di corruzione, basato in prevalenza su sentenze di patteggiamento; 3) vizio di motivazione in relazione alle assoluzioni di alcuni coimputati e al loro (presunto) effetto escludente il reato presupposto; 4) inesistenza di interesse o vantaggio per l'ente connesso al reato presupposto (contestando quindi anche la qualificazione ai fini di 231), nonostante il riconoscimento di una circostanza attenuante; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'ente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) la doglianza sulla mancata acquisizione degli atti d'indagine è stata ritenuta aspecifica (la società non ha indicato quali atti e perché decisivi) e, inoltre, l'acquisizione nel dibattimento richiederebbe il consenso del PM; la Corte territoriale ha comunque motivato che le prove raccolte erano sufficienti senza integrazioni istruttorie. 2) Le censure sul travisamento dei fatti e sulla prova del reato di corruzione sono infondate: vi sono elementi probatori autonomi (testimonianze, documenti, dichiarazioni del legale rappresentante Paganelli) che indicano elargizioni tramite fatture prive di causale per influenzare un componente del C.d.A. di ENAC e ottenere vantaggi (rilascio di certificato, turbativa di gara, informazioni riservate). 3) Le sentenze di patteggiamento degli apicali sono utilizzabili come elementi probatori ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. e si equiparano alla sentenza di condanna ai fini probatori; la prescrizione o le assoluzioni di altri coimputati non escludono l'accertamento del fatto posto a base della responsabilità dell'ente. 4) Quanto all'interesse/vantaggio, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto provato che la condotta corruttiva è stata posta in atto nell'interesse della società anche se non è stato tratto un concreto vantaggio economico (per cui era stata comunque riconosciuta l'attenuante ex art.12 d.lgs. 231/2001). 5) Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo e motivato con riferimento alla gravita' del contesto corruttivo e al ruolo svolto da terzi: la Cassazione non interviene se la motivazione non è manifestamente illogica. In definitiva il rigetto del ricorso e la condanna della società sono stati confermati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 231 del 2001, art. 12, comma 1, lettera a)

    Riconoscimento di una circostanza attenuante per l'ente per avere l'autore del reato commesso il fatto nel prevalente interesse proprio e l'ente non ne ha ricevuto vantaggio; la Corte d'appello l'ha ritenuta applicabile senza escludere comunque la responsabilità dell'ente

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n.176/2020)

    Norma procedurale richiamata per indicare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta secondo la disciplina emergente dal citato decreto

  • codice di procedura penale, art. 431, comma 2

    Richiamato per osservare che l'acquisizione di atti delle indagini in dibattimento necessita del consenso del pubblico ministero

  • codice di procedura penale, art. 493, comma 3

    Ulteriore richiamo procedurale sul regime di acquisizione degli atti istruttori in dibattimento e sulla necessita' del consenso del PM

  • codice di procedura penale, art. 238-bis

    Prevede la utilizzabilità, a determinati fini, delle sentenze e delle dichiarazioni rese nelle fasi del processo; la Corte ha ritenuto che le sentenze di patteggiamento siano utilizzabili come elementi probatori ai fini della responsabilità dell'ente

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 3

    Richiamato per evidenziare che le dichiarazioni e atti d'indagine possono essere corroborati da altri elementi di prova per formarne il valore probatorio

  • codice di procedura penale, art. 445

    La sentenza di patteggiamento stata paragonata alla sentenza di condanna ai fini probatori, in linea con la giurisprudenza di legittimità

  • codice di procedura penale, art. 444, comma 2

    Richiamato nella discussione sull'equiparazione della pronuncia di patteggiamento alla sentenza di condanna; la modifica normativa recente non ha inciso, secondo la Corte, sulla valenza probatoria ai fini dell'art. 238-bis

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (modifica art. 445 c.p.p.)

    La Corte osserva che la modifica (introduzione del comma 1-bis) non ha alterato la valenza probatoria delle pronunce di patteggiamento rispetto all'art. 238-bis e alla giurisprudenza consolidata

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento può costituire elemento probatorio rilevante ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001 e viene equiparata, per tali finalità, alla sentenza di condanna.
  • La mera affermazione della mancata acquisizione degli atti d'indagine è inidonea se l'impugnante non indica quali atti e perché decisivi: la censura deve essere specifica.
  • In dibattimento l'acquisizione degli atti delle indagini preliminari può richiedere il consenso del pubblico ministero; l'assenza di rinnovazione istruttoria in appello non è automaticamente viziante se il giudice descrive adeguatamente le prove che ritiene sufficienti.
  • La prova della responsabilità dell'ente può fondarsi su un insieme di elementi (dichiarazioni degli apicali, documenti, testimonianze) e non viene neutralizzata da prescrizioni o assoluzioni di terzi se permangono elementi idonei a provare il fatto.
  • Per la responsabilità da reato ex d.lgs. 231/2001 è sufficiente provare l'interesse o il vantaggio collegato al reato; non è necessario che il vantaggio sia concretamente realizzato per escludere la responsabilità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione risulta manifestamente illogica o assente; il giudice non deve considerare tutti gli elementi favorevoli, ma quelli ritenuti decisivi.
  • La prescrizione del reato penale che colpisce gli imputati non esclude, di per sé, la valutazione probatoria relativa al fatto ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.

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