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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21683/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento cautelare a carico di un indagato per concorso in rapina aggravata, il Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto contro il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione delle misure del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudice aveva rilevato che l'istanza ex art. 299 c.p.p., proposta fuori dall'interrogatorio di garanzia, non era stata notificata al difensore o alla persona offesa che avesse dichiarato o eletto domicilio. Con il ricorso per cassazione la difesa ha sostenuto: 1) violazione di legge processuale per avere il Tribunale erroneamente qualificato l'atto come istanza ex art. 299 c.p.p. e non come appello ex art. 310 c.p.p., con conseguente pretesa necessità di esame nel merito; 2) superamento dei precedenti richiamati dal Tribunale alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite; 3) violazione del principio di parità di trattamento, perché i co-indagati avrebbero ottenuto l'accoglimento dell'appello cautelare in posizione sovrapponibile; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari; 5) violazione di legge processuale e vizio di motivazione per non avere il giudice rilevato la nullità dell'ordinanza genetica per motivazione solo apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi aspecifici e manifestamente infondati, perché il Tribunale aveva correttamente qualificato e trattato l'atto come richiesta di revoca o sostituzione ex art. 299 c.p.p., rilevando d'ufficio la mancata notifica alla persona offesa in un procedimento per delitto con violenza alla persona. Ha inoltre chiarito che, nel caso di delitti con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione deve essere notificata, a cura del richiedente, alla persona offesa presso il domicilio dichiarato o eletto, e che il controllo del giudice cautelare sulla ammissibilità dell'appello è officioso e non soggiace al principio devolutivo proprio dell'art. 597 c.p.p. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite dall'inammissibilità dei primi motivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.p.

    nelle procedure per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare personale deve essere notificata dal richiedente alla persona offesa nelle forme prescritte; la mancata notifica comporta inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento cautelare.

  • art. 310 c.p.p.

    disciplina l'appello cautelare; tuttavia il relativo giudizio resta preceduto dal controllo officioso sui presupposti di ammissibilità dell'impugnazione e non implica un pieno effetto devolutivo sul merito della misura.

  • art. 597 c.p.p.

    il principio devolutivo dell'appello penale è ritenuto non applicabile in modo pieno al controllo cautelare, che ha ad oggetto la legittimità del provvedimento impugnato e consente verifiche officiose.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 628 c.p.

    indicato come titolo del delitto di rapina aggravata contestato in via provvisoria.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso nel provvedimento di legittimità.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale è inammissibile se non viene notificata, a cura del richiedente, alla persona offesa o al suo difensore secondo le modalità previste dall'art. 299 c.p.p.
  • L'inammissibilità derivante dalla mancata notifica alla persona offesa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento cautelare, sicché il giudice può e deve verificare la sussistenza del presupposto formale prima di esaminare il merito della richiesta o dell'impugnazione.
  • Nel giudizio cautelare il controllo del giudice sull'ammissibilità dell'appello non è vincolato dal principio devolutivo tipico dell'appello ordinario, perché il sindacato si concentra anche sulla legittimità del provvedimento impugnato e sui presupposti processuali dell'impugnazione.
  • Le doglianze che non si confrontano con la ratio dell'ordinanza impugnata, o che ne alterano il contenuto, sono aspecifiche e vanno dichiarate inammissibili.
  • Quando il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato o indagato è tenuto al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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