Sentenza del 01/03/2019 n. 6116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2004, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sufficiente, per configurare tale presupposto, l'esistenza di un ufficio di segreteria, l'impiego di personale dipendente e l'utilizzo di risorse strumentali. In Cassazione, il contribuente ha denunciato la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e l'omessa motivazione, contestando che la sola presenza di una dipendente con mansioni di segreteria e l'entità delle spese potessero dimostrare l'autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e rinviato la causa, in diversa composizione, per una nuova valutazione dei fatti. La CTR dovrà verificare concretamente il numero dei collaboratori, le loro mansioni, la natura dei compensi corrisposti a terzi e le caratteristiche dei beni strumentali. La sola presenza di un ufficio di segreteria, di una dipendente o di determinate spese non è sufficiente, senza ulteriori accertamenti, a dimostrare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Per i lavoratori autonomi l'IRAP è dovuta solo quando l'attività è esercitata mediante un'autonoma organizzazione, da accertare concretamente caso per caso.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le disposizioni consentono di denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame o l'insufficiente valutazione di fatti decisivi e controversi.
Cass., Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451
L'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Un solo collaboratore con mansioni di segreteria o esecutive costituisce, in linea generale, la soglia minima che non basta da sola a dimostrare l'autonoma organizzazione; occorre normalmente un impiego di lavoro altrui superiore o qualitativamente più rilevante.
Cass. 10 aprile 2018, n. 8728 e Cass. 18 novembre 2016, n. 23557
L'ammontare delle spese per il personale non integra di per sé il presupposto IRAP: devono essere esaminate la natura, la funzione e la concreta incidenza delle prestazioni.
Cass. 20 ottobre 2016, n. 21331
I compensi corrisposti a un commercialista per la tenuta della contabilità non rilevano automaticamente ai fini dell'autonoma organizzazione, trattandosi di attività normalmente rientrante nella gestione minimale dell'attività professionale.
Cass. 8 novembre 2016, n. 22695
I compensi a terzi devono essere valutati in base alla loro natura: collaborazioni continuative e organizzative possono essere rilevanti, mentre domiciliazioni, prestazioni occasionali o attività strettamente connesse alla professione non sono necessariamente indici di autonoma organizzazione.
Cass. 18 novembre 2016, n. 23552
I beni strumentali rilevano solo se costituiscono un fattore aggiuntivo o moltiplicativo rispetto all'attività intellettuale del professionista e non se sono semplicemente indispensabili o normalmente asserviti allo svolgimento della professione.
Massime di principio
- Per un professionista, l'IRAP non è automaticamente dovuta: occorre dimostrare l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma rispetto al mero lavoro personale.
- La presenza di un solo dipendente o collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive, di regola, non è sufficiente da sola a configurare l'autonoma organizzazione.
- Non conta soltanto l'importo delle spese: è necessario esaminare il numero dei collaboratori, la continuità del rapporto, le mansioni svolte e il contributo effettivo all'attività professionale.
- I compensi a commercialisti, consulenti, domiciliatari o altri professionisti non sono automaticamente indice di autonoma organizzazione; occorre distinguere le prestazioni organizzative da quelle ordinarie, occasionali o strettamente professionali.
- I beni strumentali devono essere specificamente individuati e valutati: rilevano ai fini IRAP solo quelli eccedenti il minimo normalmente necessario o capaci di potenziare autonomamente l'attività del professionista.
- Una decisione tributaria che affermi l'esistenza dell'autonoma organizzazione senza descrivere concretamente personale, mansioni, compensi e beni strumentali può essere cassata per insufficiente motivazione.
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