Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18842/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per tentata estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1 c.p. (aggravante mafiosa). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 273, 274, 275 c.p.p. e art. 416-bis.1 c.p.), sostenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante mafiosa: avrebbe dato rilievo a elementi irrilevanti (legami familiari con persone detenute o uccise) e affermato l'esistenza di "stretti collegamenti con il clan" senza alcun accertamento. Inoltre la difesa ha osservato che dalla querela della presunta vittima non emergerebbe evocazione di protezione di tipo mafioso, ma una semplice richiesta estorsiva, e ha contestato il coinvolgimento dell'imputato in altri episodi evocati a supporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato con il ragionamento motivazionale del Tribunale in ordine all'aggravante mafiosa, limitandosi ad affermazioni astratte; non è stato dimostrato che la memoria difensiva possa colmare la genericità dell'impugnazione, anche perché essa verte su fatti non deducibili in questa sede. La Corte ha richiamato come elementi probatori, posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, specifiche intercettazioni che avrebbero documentato la disponibilità dell'imputato a trasportare cocaina per conto del clan "Banana" e le modalità tipiche del "metodo mafioso" nelle richieste estorsive. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come base del motivo di cassazione relativo alla motivazione; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non confrontata con le ragioni dell'ordinanza impugnata, pertanto non esaminabile.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato a supporto della censura sul vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistesse un concreto e specifico contrasto motivazionale da valutare in questa sede.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Evidenziato dal ricorrente come norma sul rigetto d'atto impugnato per motivi di procedura; la Corte ha comunque dichiarato l'inammissibilità per genericità senza entrare nel merito dell'applicazione della norma.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma che disciplina l'aggravante mafiosa: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente ravvisato la circostanza aggravante sulla base di elementi concreti (intercettazioni che collegano il ricorrente al clan e l'uso del "metodo mafioso" nelle estorsioni).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti di deduzione in cassazione: il ricorso doveva essere formulato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att.; la Corte ha sottolineato che il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con le motivazioni impugnate.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)

    Norma richiamata in relazione alla trattazione scritta del procedimento (disciplinazione della discussione scritta/termine per la richiesta di discussione orale); la procedura è stata osservata e le parti hanno depositato conclusioni scritte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna al pagamento delle spese del procedimento quando il ricorso è inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza (comunicazioni di rito); menzionata nella parte dispositiva della sentenza.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se resta generico: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con il ragionamento motivazionale della decisione impugnata, indicando in modo specifico errori di diritto o di motivazione.
  • Le censure sulla sussistenza di aggravanti (es. aggravante mafiosa) richiedono un'analisi concreta delle prove e della logica motivazionale del giudice; affermazioni astratte sui "legami" o sulla insufficienza motivazionale senza indicare punti precisi non sono sufficienti.
  • La memoria difensiva prodotta in cassazione non può supplire una impugnazione originariamente generica: le deduzioni decisive devono essere formulate nel ricorso nei limiti delle disposizioni sul rito.
  • Quando l'ordinanza di riesame fa riferimento a elementi probatori specifici (intercettazioni, modalità operative riconducibili al "metodo mafioso"), è necessario contestare direttamente la valutazione probatoria o l'apprezzamento logico-giuridico del giudice per ottenere che la censura venga esaminata.
  • Questioni meramente fattuali o nuove deduzioni non deducibili in cassazione devono essere contestate nelle fasi precedenti (es. riesame, giudizio di merito); in cassazione la parte è limitata a questioni di diritto e vizi motivazionali specifici.
  • Il rigetto per inammissibilità può comportare la condanna alle spese e, in mancanza di colpa grave, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni generiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.