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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23072/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di tutte le utenze telefoniche da un operatore a un altro e dal mancato ripristino della linea principale nonostante i solleciti. L'utente aveva prima attivato un tentativo di conciliazione davanti al Corecom Lazio, che si era chiuso negativamente, e poi aveva citato in giudizio le due società chiedendo un indennizzo e il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal disservizio, quantificati in modo rilevante. I giudici di merito avevano però ritenuto che la domanda giudiziale non fosse preceduta da un valido tentativo obbligatorio di conciliazione, perché nell'istanza conciliativa risultava chiesta la riattivazione del servizio telefonico, mentre in causa erano state domandate somme a titolo di indennizzo e di risarcimento. La ricorrente ha impugnato tale decisione con cinque motivi: 1) violazione della disciplina sulle controversie in materia di comunicazioni elettroniche, sostenendo che la verifica di corrispondenza tra tentativo di conciliazione e giudizio dovesse tenere conto anche del verbale conciliativo e non solo dell'istanza introduttiva; 2) violazione della disciplina regolamentare e sostegno della tesi che, se il tentativo non era valido, la conseguenza dovesse essere l'improcedibilità e non l'improponibilità della domanda, con assegnazione di un termine per rinnovare la conciliazione; 3) omesso esame del fatto che il Corecom aveva dichiarato inammissibile una nuova istanza per identico oggetto; 4) errata regolazione delle spese, perché il contrasto giurisprudenziale avrebbe giustificato compensazione; 5) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione probatoria, poiché la Corte d'appello aveva escluso il risarcimento ritenendo non provato il nesso causale e il danno, pur in presenza di consulenza tecnica di parte ed e-mail dei clienti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha ritenuto corretta la conclusione dei giudici di merito sulla mancanza di corrispondenza tra il contenuto dell'istanza di conciliazione e quello della domanda giudiziale, affermando che l'oggetto del tentativo obbligatorio va individuato sulla base dell'istanza e non del verbale finale. Tuttavia ha censurato la Corte d'appello per avere qualificato la mancanza del tentativo come improponibilità della domanda e per avere negato il termine per il suo esperimento: secondo il principio consolidato delle Sezioni Unite, nel settore delle telecomunicazioni la mancata conciliazione comporta improcedibilità, non improponibilità, con sospensione del giudizio e concessione di un termine per svolgere il tentativo. La sentenza è quindi stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 11 e 12, L. 31 luglio 1997, n. 249

    La disciplina attribuisce all'AGCOM il potere di regolare la soluzione non giurisdizionale delle controversie in materia di telecomunicazioni e impone, per tali controversie, il previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di adire il giudice.

  • art. 7 del Regolamento AGCOM approvato con delibera n. 173/07/CONS

    L'istanza di conciliazione deve contenere i fatti, i precedenti tentativi, le richieste dell'istante e i documenti allegati; l'oggetto della conciliazione si individua quindi in base all'istanza introduttiva.

  • art. 9 del Regolamento AGCOM approvato con delibera n. 173/07/CONS

    La ricorrente lo invoca per sostenere che anche il verbale conciliativo concorra a definire l'oggetto della procedura; la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 12 del Regolamento AGCOM approvato con delibera n. 173/07/CONS

    Richiamato nel contesto dell'inammissibilità della nuova istanza conciliativa perché avente il medesimo oggetto del precedente tentativo.

  • art. 19 del Regolamento AGCOM approvato con delibera n. 173/07/CONS

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il Corecom non abbia competenza a decidere sul maggior danno; la Corte osserva che ciò non esclude le domande risarcitorie dall'ambito del tentativo obbligatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per le doglianze di violazione di legge sui profili di conciliazione, spese e qualificazione della domanda.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Invocato in relazione alla censura sulla pretesa pronuncia del giudice che si sarebbe già spogliato della potestas iudicandi.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame del fatto relativo alla seconda istanza di conciliazione e per la censura motivazionale sul nesso causale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la valutazione della prova del danno e del nesso causale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica di parte.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati in relazione all'uso delle presunzioni e alla valutazione indiziaria del nesso causale e del danno.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la condanna alle spese in capo alla parte soccombente nei gradi di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per invocare la compensazione delle spese in presenza di contrasto giurisprudenziale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    È richiamato nel riepilogo del primo grado, nel quale il Tribunale ha deciso con sentenza immediata in udienza.

  • art. 3 del Regolamento AGCOM approvato con delibera n. 173/07/CONS

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la mancanza del tentativo obbligatorio determini improcedibilità e non improponibilità della domanda.

  • art. 5 d.lgs. n. 28/2010

    Richiamato per analogia rispetto al sistema generale della mediazione obbligatoria, in cui la mancata mediazione comporta sospensione del giudizio e concessione di termine.

  • art. 412-bis c.p.c.

    Richiamato come esempio di disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia lavoristica, utile a confrontare gli effetti processuali della sua omissione.

  • art. 443 c.p.c.

    Richiamato come ulteriore parametro comparativo in tema di conciliazione obbligatoria in previdenza e assistenza.

  • art. 65, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come esempio di tentativo obbligatorio di conciliazione nel pubblico impiego.

  • art. 5, comma 1, L. n. 108/1990

    Richiamato come esempio di tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di licenziamenti individuali.

  • art. 46 L. n. 203/1982

    Richiamato in comparazione con la disciplina agraria, per affermare che l'oggetto della conciliazione deve coincidere con quello della domanda giudiziale.

Massime di principio

  • Nel settore delle telecomunicazioni, l'oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione va identificato principalmente sulla base dell'istanza introduttiva, che deve rendere conoscibili petitum e causa petendi; il verbale finale non può supplire a una domanda iniziale priva dei necessari contenuti sostanziali.
  • La validità del previo tentativo di conciliazione richiede che la domanda giudiziale sia stata preceduta da una conciliazione avente il medesimo oggetto sostanziale; non basta la coincidenza soggettiva tra le parti.
  • Le domande di indennizzo e di risarcimento del danno non sono escluse dall'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni, perché la previsione legale riguarda tutte le controversie tra utenti e operatori senza limitazioni di contenuto.
  • Se manca il previo tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di telecomunicazioni, la conseguenza è l'improcedibilità e non l'improponibilità della domanda; il giudice deve sospendere il processo e assegnare un termine per consentire l'esperimento del tentativo, salvaguardando gli effetti della domanda già proposta.
  • Quando si deduce un danno da disservizio contrattuale, il danneggiato deve provare non solo il pregiudizio allegato ma anche il nesso causale tra disservizio e perdita economica; la sola allegazione di un calo di fatturato, senza adeguati riscontri probatori, non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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