Sentenza n. 12640/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Annullamento dell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss. mm., emanato dall'Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023, nella parte in cui include Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT il 26 settembre 2023, nella parte relativa all'inclusione della società ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (autorità emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'annullamento della propria inclusione nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009. Il TAR non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro l'inclusione, poiché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2026, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, risolvendo definitivamente la questione relativa alla giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo attribuita alla Corte dei conti la cognizione piena sull'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Ha indicato che la causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla norma. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite in ragione della complessità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196
Individua la base normativa dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale; la pronuncia ha inciso sul riparto di giurisdizione relativo alla ricognizione ISTAT.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali secondo quanto previsto dalla norma.
sentenza Corte costituzionale n. 39/2026
Ha attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sull'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche e ha definitivamente risolto la questione di giurisdizione.
Massime di principio
- La cognizione piena sulle controversie relative alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, non a quella del giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice contabile, la causa può essere riproposta davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti previsti dalla disciplina sulla translatio iudicii.
- La complessità della questione di giurisdizione può giustificare la compensazione delle spese tra le parti costituite.
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