Sentenza del 21/05/2019 n. 13625 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Principio di autosufficienza - Denuncia dell'omesso esame di documenti - Modalità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Puglia che aveva confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006, 2007 e 2008. L’Ente sosteneva, tra l’altro, che gli avvisi fossero adeguatamente motivati, che i valori delle aree edificabili fossero corretti e applicabili anche in relazione alla deliberazione comunale del 2010, che il giudice avesse erroneamente valutato il giudicato relativo all’annualità 2005, e che fossero stati omessi o erroneamente valutati documenti e risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità, rilevando inoltre che la CTR aveva motivato logicamente il mancato recepimento della CTU. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, poiché il riferimento al giudicato esterno era stato utilizzato solo ad abundantiam, mentre la decisione si fondava principalmente sull’insufficiente motivazione degli avvisi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il Comune non aveva specificamente trascritto il contenuto dei documenti asseritamente ignorati, né indicato adeguatamente il fatto storico decisivo, il momento della sua discussione e la sua concreta decisività. La Corte ha confermato che gli avvisi non indicavano sufficientemente i criteri di determinazione del maggior valore dei terreni, né la corrispondenza tra le aree accertate e le categorie urbanistiche previste dalla deliberazione comunale. Nessuna statuizione sulle spese, poiché i contribuenti non si sono costituiti. È stato posto a carico del Comune l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e 11
Il valore delle aree fabbricabili è determinato considerando, tra gli altri elementi, la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso, gli oneri di adattamento e i prezzi medi di mercato.
Gli avvisi ICI devono consentire al contribuente di comprendere concretamente i criteri utilizzati per determinare il valore dell’area; non è sufficiente indicare in modo generico l’edificabilità o richiamare valori deliberati dal Comune.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Gli atti amministrativi devono essere motivati.
La motivazione deve esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Lo Statuto dei diritti del contribuente impone una motivazione effettiva e comprensibile dell’atto impositivo.
Art. 2909 c.c.
L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.
Nel processo tributario il giudicato può estendersi ad annualità diverse quando riguarda elementi permanenti o pluriennali del rapporto tributario, ma non necessariamente quando l’annullamento precedente dipende soltanto da un vizio formale o di motivazione.
Art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dalla norma.
La Cassazione non è un ulteriore grado di merito: non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti processuali, i documenti e i contratti sui quali il ricorso si fonda.
Chi denuncia l’omesso esame di un documento deve indicarne il contenuto rilevante, la collocazione processuale, le deduzioni svolte in merito e la decisività.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Devono essere depositati gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.
La specifica indicazione e disponibilità degli atti richiamati è necessaria per consentire alla Corte il controllo diretto della censura.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico, discusso e realmente decisivo, non la mera mancata o diversa valutazione di documenti e prove.
Art. 111, comma 6, Cost. e art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato.
La motivazione è censurabile in Cassazione solo quando manchi del tutto, sia apparente, insanabilmente contraddittoria o incomprensibile; non basta contestare la preferenza accordata dal giudice a una prova rispetto a un’altra.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Il rigetto del ricorso per cassazione comporta, quando previsto, il pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove, dei documenti o delle conclusioni del consulente tecnico: occorre dimostrare una specifica violazione di legge o l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Chi denuncia l’omesso esame di un documento deve trascriverne integralmente o almeno specificamente il contenuto rilevante, indicare quando e dove è stato prodotto, quali deduzioni sono state formulate e spiegare perché quel documento avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
- La semplice produzione di un documento nel giudizio di merito non obbliga automaticamente il giudice a esaminarlo o a valorizzarlo; il documento deve essere collegato a una precisa domanda, eccezione o argomentazione.
- Un avviso di accertamento relativo ad aree edificabili deve indicare in modo comprensibile i criteri di stima e gli elementi concreti utilizzati per determinare il valore imponibile. Il rinvio generico a una delibera o a un regolamento può non essere sufficiente.
- Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del CTU, purché fornisca una motivazione logica, coerente e comprensibile. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella del giudice.
- Il giudicato relativo a una diversa annualità tributaria può produrre effetti anche per anni successivi quando riguarda qualificazioni o fatti permanenti, ma l’estensione deve essere verificata con riguardo all’effettivo contenuto della precedente sentenza.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e immediatamente riconducibili a una delle ipotesi dell’art. 360 c.p.c.; formulazioni generiche o cumulativamente riferite a violazioni di legge, vizi motivazionali e omessa valutazione delle prove espongono il ricorso all’inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 mag 2019Sentenza del 21/05/2019 n. 5 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 21 mag 2019Sentenza del 21/05/2019 n. 88 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 mag 2019Sentenza del 21/05/2019 n. 90 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 mag 2019Sentenza del 21/05/2019 n. 452 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 21 mag 2019Sentenza del 21/05/2019 n. 660 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 21 mag 2019Sentenza del 21/05/2019 n. 662 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →