Cassazione Penale, Ordinanza n. 20249/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'ordinanza impugnata che aveva negato la continuazione tra i reati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra diversi reati già oggetto di sentenze distinte. Con l'unico motivo deduceva, in sostanza, la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra le condotte considerate, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente escluso la volizione unitaria. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché incompatibile con i criteri giurisprudenziali per desumere la continuazione: i reati erano molto distanziati nel tempo (2014, 2018, 2020), alcuni erano eterogenei e di natura impulsiva, e ciò rendeva non illogica la conclusione del giudice di merito circa l'assenza di una programmazione unitaria almeno nelle linee essenziali.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato come uno dei reati ricompresi nella sentenza n. 2, rilevante ai fini della valutazione sulla natura non omogenea delle condotte e sulla possibilità di desumere una volizione unitaria.
art. 341-bis c.p.
Richiamato come uno dei reati ricompresi nella sentenza n. 2, valorizzato dalla Corte nel giudizio di eterogeneità e di difficoltà di sussunzione in un unico disegno criminoso.
art. 635 c.p.
Richiamato come ulteriore reato della sentenza n. 2, considerato insieme agli altri nella valutazione di non omogeneità e di difetto di programmazione unitaria.
art. 81 c.p.
Norma implicitamente oggetto della richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati; la Corte conferma il rigetto perché non emerge una programmazione unitaria dei fatti.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione tra reati, il giudice deve verificare se sia desumibile una programmazione unitaria, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo reato.
- Il notevole intervallo temporale tra le violazioni è indice forte contro l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, poiché quanto più ampio è il lasso di tempo, tanto più è improbabile una preventiva programmazione unitaria.
- La natura non omogenea dei reati e la loro connotazione impulsiva possono legittimamente escludere la continuazione, soprattutto quando i fatti non si collocano nel medesimo contesto fattuale.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza evidenziare illogicità manifeste nella motivazione del giudice dell'esecuzione.
Come è indicizzato
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