Cassazione Penale, Sentenza n. 28546/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 24/09/2021 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per taluni capi e riqualificato/rideterminato la pena per il capo F). Il ricorrente deduceva in cassazione l'erronea quantificazione della pena e vizio di motivazione con particolare riferimento al mancato fissare la pena al minimo edittale e alla legittimità del trattamento sanzionatorio
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura relativa alla motivazione: la Corte territoriale ha correttamente applicato i criteri dell'art. 133 c.p. motivando l'aumento della pena rispetto al minimo edittale per il ruolo non marginale del ricorrente. Tuttavia la Cassazione ha rilevato un errore matematico nel calcolo della pena intermedia e finale: partendo dalla pena base di 10 anni, con diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche la Corte d'appello avrebbe dovuto indicare 6 anni e 8 mesi (anziché 7 anni) e, dopo la riduzione per il rito abbreviato, la pena finale risultava di 4 anni 5 mesi e 10 giorni (anziché i 4 anni e 8 mesi indicati). Perciò la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena, che è stata rettificata in "anni quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione"; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
I criteri indicati dall'art.133 (anche singolarmente considerati) sono stati ritenuti sufficienti per motivare l'adeguamento della pena al caso concreto; la Corte d'appello ha indicato gli elementi ritenuti prevalenti (ruolo dell'imputato) giustificando la pena superiore al minimo edittale
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma contestata come fattispecie di reato relativa al traffico/illecito stupefacenti; citata quale capo di imputazione originario riformato dalla Corte territoriale
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Ulteriore norma del Testo Unico sugli stupefacenti contestata in alcuni capi di imputazione ritenuti in parte non procedibili dalla Corte d'appello
art. 81 cod. pen. (citato in sentenza)
Citato nella sentenza in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla imputazione; la Corte non ha approfondito ulteriormente nel testo motivazionale riportato
Massime di principio
- La Corte di merito può determinare la pena sopra il minimo edittale se, motivando adeguatamente con i criteri di cui all'art.133 c.p., ritiene prevalenti elementi che giustificano un maggior rigore (es. ruolo non marginale dell'imputato).
- Il giudice d'appello non è tenuto ad un'analitica disamina di ogni elemento probatorio proposto dalle parti; è sufficiente che indichi le circostanze ritenute rilevanti e decisive, purché la motivazione consenta di comprendere il ragionamento.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche non esclude che la pena sia fissata sopra il minimo edittale: valutazioni sulle attenuanti e sulla misura della pena sono indipendenti e soggette al libero apprezzamento motivato del giudice.
- Errori aritmetici nel calcolo della pena (es. nella fase intermedia dopo le attenuanti o nell'applicazione della riduzione per il rito abbreviato) possono determinare l'annullamento limitato alla determinazione della pena e la rettifica della stessa senza rinvio se la correzione è possibile direttamente in sede di legittimità.
- In impugnazioni riguardanti la motivazione della pena, la cassazione censurerà solo la mancanza o insufficienza della motivazione rispetto ai criteri di legge; se la motivazione è adeguata ma sussiste un mero errore di computo, la soluzione più probabile è la rettifica della pena e non la riforma dell'intera decisione.
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