Sentenza n. 523/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate nella pronuncia. Ha dedotto e documentato che la sentenza era stata notificata all'amministrazione, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha rappresentato che il Ministero, tramite il gestore Sogei S.p.A., aveva accreditato nel borsellino elettronico della carta del docente l'importo riconosciuto dalla sentenza, mediante accredito del voucher.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il credito riconosciuto dalla sentenza ottemperanda era stato effettivamente soddisfatto mediante l'accredito dell'importo nel borsellino elettronico della ricorrente. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l'esecuzione della sentenza era intervenuta con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 250 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni era decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del processo e la parte ricorrente ottiene così la piena soddisfazione del bene della vita, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'esecuzione sopravvenuta del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando l'adempimento sia intervenuto ingiustificatamente in ritardo e soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza.
- Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può assumere rilievo la soccombenza virtuale, desunta dal comportamento dell'amministrazione e dal fatto che l'adempimento sia stato ottenuto solo a seguito dell'iniziativa processuale del creditore.
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