Sentenza n. 1678/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo di ammissione al finanziamento previsto dall’Avviso Pubblico ISI 2024, comunicato dall’INAIL il 19 febbraio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente finanziamento)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego definitivo di ammissione al finanziamento ISI 2024, relativo all’acquisto di una betonpompa, inizialmente mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente mediante trasposizione del giudizio davanti al TAR. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma precisa che l’INAIL, nelle more del giudizio, ha annullato in autotutela il diniego e ha disposto la rinnovazione dell’istruttoria tecnica della domanda. L’annullamento ha recepito alcuni dei rilievi formulati dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l’annullamento in autotutela del diniego e la contestuale rinnovazione dell’istruttoria tecnica fossero pienamente satisfattivi dell’interesse azionato. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del solo INAIL, poiché l’annullamento d’ufficio è intervenuto dopo la proposizione del ricorso e ha recepito alcuni rilievi della società. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato invece esonerato dalle spese, che sono state compensate nei suoi confronti. Le spese sono state liquidate in euro 2.000, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti; il TAR se ne è avvalso dopo aver sentito le parti in camera di consiglio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando l’amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo dell’interesse azionato.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, quando sia pienamente satisfattivo dell’interesse fatto valere in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato dopo la proposizione del ricorso e tale annullamento recepisce, almeno in parte, i rilievi dedotti dal ricorrente, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
- La rinnovazione dell’istruttoria tecnica disposta contestualmente all’annullamento del diniego può essere pienamente satisfattiva dell’interesse processuale volto a rimuovere il precedente diniego, anche se non comporta ancora l’ammissione definitiva al finanziamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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